Consegna su mandato di arresto europeo: no al rifiuto senza radicamento (Cass. pen. Sez. VI n. 39924 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo emesso per finalità processuali, il rifiuto facoltativo della consegna previsto dall’art. 18-bis, comma 2-bis, legge n. 69 del 2005 presuppone una condizione di effettivo radicamento del ricercato nel territorio italiano, da intendersi come residenza legittima o stabile dimora protratta per almeno cinque anni continuativi. L’art. 19 della medesima legge, che subordina la consegna al reinvio in Italia per l’espulsione della pena, non è comparabile con il rifiuto facoltativo, poiché la pena e le misure cautelari sono eterogenee per natura giuridica e finalità. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può sindacare il sistema di misure cautelari dello Stato emittente, né imporre il videocollegamento da remoto in assenza di base normativa. L’omessa traduzione della sentenza per l’imputato alloglotto integra nullità a regime intermedio, sempre che la traduzione non sia stata disposta al momento del deposito.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma ha ordinato la consegna di un cittadino albanese in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Bonn per furto in abitazione. L’arresto è avvenuto il 30 maggio 2025 ed è stato convalidato dal Consigliere delegato, con applicazione della custodia cautelare in carcere.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando plurimi motivi: disparità di trattamento rispetto al destinatario di un mandato esecutivo, mancata previsione di misure non detentive omologhe agli arresti domiciliari, violazione del termine per la decisione, omessa traduzione degli atti, carente descrizione degli elementi di accusa e incompetenza funzionale dell’autorità richiedente.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto precisato il perimetro del sindacato in cassazione. Il d.lgs. n. 10 del 2021 ha escluso che il ricorso avverso i provvedimenti sulla consegna possa attingere alla illegittimità motivazionale, restando ammissibili i soli profili di cui all’art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

Nel merito, la Corte ha respinto la tesi principale del ricorrente. Il rifiuto facoltativo della consegna presuppone il radicamento nel territorio italiano, che il dato normativo collega alla residenza legittima o alla stabile dimora protratta per almeno cinque anni continuativi. La comparazione con il mandato esecutivo non regge, perché la pena, conseguente all’accertamento definitivo di responsabilità, è ontologicamente diversa dalla misura cautelare, che presuppone la gravità indiziaria. La Corte ha richiamato la giurisprudenza europea sul carattere eccezionale del rifiuto e la sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2023.

Quanto al sistema tedesco, la Corte ha escluso che l’assenza di termini massimi di custodia cautelare imponga il rifiuto, richiamando le Sezioni Unite n. 4614 del 2007: l’ordinamento tedesco prevede comunque controlli cadenzati. Ha inoltre ribadito che non compete all’autorità dell’esecuzione sindacare le misure cautelari dello Stato emittente, in forza del principio di fiducia reciproca.

La Corte ha escluso l’applicabilità del d.lgs. n. 36 del 2016 agli arresti domiciliari, aderendo all’orientamento restrittivo, e ha ritenuto non censurabile la mancata previsione del videocollegamento, richiedendo un accordo internazionale. Ha qualificato il termine dell’art. 17 legge n. 69 del 2005 come ordinatorio.

Infine, sul diritto alla traduzione, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 38306 del 2025: l’omessa traduzione della sentenza integra nullità a regime intermedio, ma nel caso la traduzione era stata disposta. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulla descrizione degli elementi di accusa e sull’incompetenza funzionale, non proposti in appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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