Guida dell’auto con droga a bordo e consapevolezza del carico (Cass. pen. Sez. VI n. 35581 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La piena consapevolezza della presenza del carico di sostanza stupefacente all’interno dell’autovettura può essere desunta, in via indiziaria, dalla posizione di conducente del mezzo adoperato per il trasporto di un rilevante quantitativo di droga, unita alla mancata indicazione di plausibili spiegazioni circa i dettagli del viaggio e le ragioni della propria condotta. Il giudice di merito può ricorrere alle massime di esperienza per ritenere non plausibile che un ingente quantitativo di cocaina sia trasportato all’insaputa del conducente, avuto riguardo alle cautele ordinariamente adottate in simili contesti per ridurre il rischio di controlli. Le censure che, pur formalmente prospettate come vizi della motivazione, sollecitino una diversa lettura degli elementi di fatto già scrutinati si traducono in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente era stato raggiunto da un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania per il reato di concorso nel trasporto e nella detenzione di sostanza stupefacente, contestato per avere preso parte al trasporto di tre panetti di cocaina, di ulteriori due panetti della stessa sostanza, di un involucro e di marijuana. Il Tribunale del riesame di Catania, in riforma del provvedimento, aveva disposto la misura degli arresti domiciliari.

Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza censurare il provvedimento in punto di esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le doglianze, a fronte di una motivazione del Tribunale puntuale, coerente e non manifestamente illogica, si risolvono nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti e sollecitano una rivalutazione del compendio indiziario non consentita in sede di legittimità.

Il Collegio di merito aveva esaminato le deduzioni difensive e le aveva disattese con argomentazioni congrue, prive di contraddizioni e coerenti con le risultanze acquisite. In particolare, era stato valorizzato il rinvenimento, presso l’abitazione del passeggero, di ulteriore sostanza stupefacente, di materiale destinato al confezionamento, di somme in contanti e di appunti manoscritti recanti nomi e cifre.

Quanto alla posizione del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto, con apprezzamento immune da vizi logici, che la circostanza di trovarsi alla guida dell’autovettura utilizzata per il trasporto di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente, unitamente alla mancata indicazione di plausibili spiegazioni circa i dettagli del viaggio e le ragioni per le quali si sarebbe prestato a fare da autista al coindagato, integrasse un quadro indiziario grave a supporto della piena consapevolezza della presenza del carico all’interno del veicolo.

Facendo applicazione di comuni massime di esperienza, è stata ritenuta non plausibile l’ipotesi che oltre cinque chilogrammi di cocaina potessero essere trasportati all’insaputa del conducente, tenuto conto delle cautele ordinariamente adottate in simili contesti per ridurre il rischio di controlli da parte delle forze di polizia.

Il Tribunale ha inoltre ricondotto a una scelta difensiva le dichiarazioni del coindagato, il quale, maggiormente compromesso dalle ulteriori risultanze a proprio carico, aveva assunto su di sé l’esclusiva responsabilità tentando di scagionare il concorrente, senza fornire spiegazioni circa le modalità del trasporto e gli accordi intercorsi per la sua effettuazione. Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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