Truffa lieve: l’età della vittima va valutata al momento del fatto (Cass. pen. Sez. II n. 39987 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancanza di diligenza della persona offesa non esclude il delitto di truffa, poiché essa non incide sull’idoneità del mezzo e si risolve in una mera deficienza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri. In tema di causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la valutazione delle condizioni personali della vittima, rilevanti ai fini della particolare tenuità dell’offesa, deve essere riferita al momento del fatto e non a quello dell’accertamento giurisdizionale. È quindi viziata la motivazione che neghi la non punibilità valorizzando l’età avanzata della persona offesa al tempo del processo, senza specificazioni sulle sue condizioni all’epoca della condotta.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, in primo grado, alla pena di giustizia e al risarcimento del danno verso la parte civile per il reato di truffa. Aveva venduto a un acquirente un elettrodomestico difettoso, presentandolo come nuovo. La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’assenza del raggiro, trattandosi di mero inadempimento civilistico; la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la mancata applicazione delle pene sostitutive di quella detentiva.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo per genericità. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ricostruito le modalità della vendita — in fiera, con volantini pubblicitari e con l’elettrodomestico preventivamente imballato nel cellophane — come artifici e raggiri idonei a far credere all’acquirente che il bene fosse nuovo e funzionante.

Tale condotta ha integrato gli estremi della norma incriminatrice e ha rivelato il dolo dell’imputato, che aveva predisposto l’imballaggio proprio per impedire il controllo immediato della vetustà del bene. La Corte ricorda che l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni o congetture, richiamando Sez. IV n. 10153 del 2020.

Quanto alla dedotta negligenza della vittima, il Collegio ribadisce che, in presenza di uno specifico raggiro, la mancanza di ordinaria diligenza non ha rilievo: essa non esclude l’idoneità del mezzo e si risolve in una deficienza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta con gli artifici (Sez. II n. 42941 del 2014).

È invece fondato il secondo motivo. La Corte di appello ha negato la non punibilità con motivazione non convincente: ha ritenuto apoditticamente non esiguo un danno di soli 120 euro e ha valorizzato la modalità insidiosa della condotta perché rivolta a una persona anziana, riferendosi però non all’epoca del fatto, quando la persona offesa aveva 61 anni, bensì al momento dell’accertamento giurisdizionale, senza ulteriori specifiche sulle condizioni della vittima.

La sentenza è pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, perché si verifichi, su dati di maggiore persuasività, se l’offesa sia di particolare tenuità e non abituale. Il terzo motivo resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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