Concorso nella contraffazione integra consapevolezza e aggravante (Cass. pen. Sez. 7 n. 19457 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora un soggetto abbia commissionato a terzi la contraffazione di un documento e abbia fornito la propria fotografia da applicare al posto di quella dell’intestatario, risponde di concorso nella falsificazione materiale del documento. La detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma. Il concorso nella falsificazione è correttamente desunto dalla circostanza che la foto e i dati indicati nel documento erano del ricorrente. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su mere doglianze in punto di fatto o volto a delineare una diversa ricostruzione degli eventi.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, aveva disapplicato la recidiva e rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione, confermando la dichiarazione di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 495 cod. pen.

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamentava l’illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti e l’assenza di prova del suo concorso nella materiale contraffazione del documento.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a delineare una diversa ricostruzione dei fatti, anche in contrasto con il dato normativo e il consolidato orientamento di legittimità.

La Corte ha richiamato il principio per cui la detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all’art. 497-bis, primo comma, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma.

A sostegno di tale principio, la Corte ha citato il precedente secondo cui è configurabile il delitto di cui al secondo comma dell’art. 497-bis cod. pen. nei confronti di chi abbia esibito un passaporto contraffatto all’estero raffigurante la propria fotografia, per aver concorso nella contraffazione, benché quest’ultima non fosse perseguibile in Italia mancando la condizione di procedibilità di cui all’art. 10 cod. pen. (Sez. 5, n. 48241 del 2019) e il precedente per cui chi abbia commissionato a terzi la contraffazione di una patente di guida, fornendo la propria fotografia, risponde sia di concorso nella falsificazione materiale della patente, sia di concorso nella falsificazione del timbro della Prefettura (Sez. 6, n. 8101 del 1987).

La Corte ha quindi ritenuto correttamente argomentata la consapevolezza del concorso nella falsificazione, desunta dalla circostanza che la foto e i dati indicati nella patente revocata erano del ricorrente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 10 c.p.

Tutte le 7 sentenze sull'art. 10 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *