Estradizione e clausola di specialità: condizione di proseguibilità dell’azione penale (Cass. pen. Sez. II n. 39986 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di specialità di cui all’art. 14 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300, costituisce una condizione di procedibilità, la cui mancanza è ostativa all’esercizio dell’azione penale per i fatti diversi da quelli per cui l’estradizione è stata concessa e commessi prima della consegna. Se l’estradizione per altri reati sopravviene dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, la clausola opera come preclusione alla sola prosecuzione del giudizio, atteggiandosi a condizione di mera proseguibilità dell’azione penale. Ne consegue che, intervenuta l’estradizione nelle more del giudizio di appello, deve essere annullata senza rinvio solo la sentenza di secondo grado, non anche quella di primo grado, con trasmissione degli atti al giudice di appello perché si provveda all’eventuale richiesta di estradizione suppletiva.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado, all’esito di giudizio ordinario, per una pluralità di reati, tra cui quello di estorsione aggravata contestato al capo 32). Nel giudizio di appello, a causa dell’astensione di un componente del collegio territoriale, i reati di cui ai capi 31 e 32 erano stati stralciati dal procedimento originario.
Con sentenza del 18/11/2024 la Corte di appello di Ancona aveva riformato la decisione di primo grado, dichiarando estinto per prescrizione il delitto di violazione di domicilio e rideterminando le pene. Avverso tale pronuncia il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancata pronuncia di non doversi procedere per violazione del principio di specialità in relazione all’art. 14 della Convenzione europea di estradizione.
La Motivazione della Corte
La difesa aveva prodotto in udienza la documentazione relativa al MAE e il decreto di estradizione emesso dal Tribunale distrettuale di Capodistria, dal quale risultava che l’estradato non aveva rinunciato al beneficio del principio di specialità. Su questa base era stata chiesta una pronuncia di non doversi procedere per mancanza del consenso dello Stato di estradizione, non essendo stata attivata alcuna procedura suppletiva. La Corte territoriale non si era confrontata con tale richiesta.
Il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8 del 28/02/2001, secondo cui la clausola di specialità introduce una condizione di procedibilità, la cui mancanza è ostativa all’esercizio dell’azione penale. La stessa regola è stata ribadita da Sez. II n. 3706 del 08/01/2016 e da Sez. I n. 45549 del 23/09/2015.
La Corte distingue però l’ipotesi in cui l’estradizione per altri reati intervenga dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. In questo caso la condizione di procedibilità non può operare retroattivamente, poiché i presupposti devono sussistere al momento dell’esercizio dell’azione penale. Il principio di specialità si atteggia allora come condizione di mera proseguibilità dell’azione penale: esso preclude la sola prosecuzione del giudizio, non l’azione già validamente intrapresa. In tal senso il Collegio richiama Sez. VI n. 932 del 09/10/2009.
Da qui la conseguenza processuale: se l’estradizione per altri reati è intervenuta nelle more del giudizio di appello e il giudice di secondo grado ha pronunciato sentenza, deve essere annullata senza rinvio solo tale decisione, non anche quella di primo grado, con trasmissione degli atti al giudice di appello perché si provveda all’eventuale richiesta di estradizione suppletiva. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata nei confronti del ricorrente, con rinvio alla Corte di appello di Perugia.
Nota della Redazione
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