Lavori di pubblica utilità con patteggiamento durata massima sei mesi (Cass. pen. Sez. VI n. 8633 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, applicata come condizione della sospensione condizionale della pena, soggiace al limite di sei mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis, primo comma, disp. coord. trans. cod. pen. e art. 54, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000. Se la pena sospesa è di durata inferiore, il limite è quello stabilito dall’art. 165, comma primo, cod. pen. Il limite opera anche quando la pena sia stata applicata su concordato delle parti a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Poiché la rideterminazione si risolve nell’adeguamento a un limite massimo di legge, la Corte di cassazione vi provvede direttamente, senza rinvio, a norma dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, in accoglimento di un concordato tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva applicato all’imputato la pena di un anno, cinque mesi e dieci giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, concedendo la sospensione condizionale. Il beneficio era stato subordinato allo svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività per la durata di nove mesi.

L’imputato ha impugnato la decisione per il solo profilo della durata della prestazione, ritenendola superiore al limite di sei mesi. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio sul punto e per la rideterminazione in sei mesi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La questione riguarda il limite di durata della prestazione di attività non retribuita imposta come condizione per la concessione della sospensione condizionale della pena.

La Corte richiama la soluzione del contrasto di giurisprudenza offerta dalle Sezioni Unite n. 23400 del 27 gennaio 2022, secondo cui la durata di tale prestazione soggiace al limite di sei mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis, disp. coord. trans. cod. pen. e art. 54, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, ovvero, se inferiore, al limite stabilito dall’art. 165, comma primo, cod. pen., pari alla misura della pena sospesa.

Nel caso concreto, considerata la pena inflitta, la prestazione non poteva eccedere i sei mesi. La durata di nove mesi stabilita dal giudice di merito deve pertanto essere ridotta.

Il Collegio osserva che, trattandosi di durata inferiore a quella ritenuta equa dal giudice di merito, la relativa rideterminazione non richiede il rinvio: il giudice di merito, riducendo, altro non farebbe che adeguarsi al limite massimo di legge. A tale determinazione può quindi provvedere direttamente la Corte di cassazione, a norma dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

La sentenza impugnata è dunque annullata senza rinvio, limitatamente alla subordinazione del beneficio alla prestazione per nove mesi, con riduzione della durata a sei mesi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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