Inutilizzabilità degli atti e prova di resistenza nel ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 39995 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da poterne inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. Nell’ipotesi in cui si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo deve inoltre illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, poiché gli elementi acquisiti illegittimamente divengono irrilevanti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze sono sufficienti a giustificare l’identico convincimento. Il ricorso che non si misuri con tale onere è inammissibile perché generico.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di ricettazione di un computer portatile di provenienza furtiva, trovato in suo possesso nel corso di un controllo per strada. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, emessa il 17 luglio 2024.

Avverso la decisione di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge nella qualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché come furto, sul presupposto dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti ai sensi dell’art. 63 cod. proc. pen. Il ricorrente sosteneva che, espunte tali dichiarazioni, avrebbe dovuto ritenersi credibile la versione dei fatti resa in giudizio, non contrastante con quanto riferito dalla persona offesa.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivo generico. Il percorso argomentativo muove da un principio consolidato in materia di impugnazione: chi eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali deve indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul compendio indiziario già valutato, così da poterne inferire la decisività rispetto al provvedimento impugnato.

La Corte richiama anzitutto le Sezioni Unite n. 23868 del 23/04/2009, che hanno enunciato tale regola, e vi affianca il principio per cui, quando si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo deve illustrare a pena di aspecificità l’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza. Sul punto richiama Sez. III n. 3207 del 02/10/2014, dep. 23/01/2015: gli elementi di prova acquisiti illegittimamente divengono irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze siano sufficienti a giustificare l’identico convincimento.

Applicando tali principi, la Corte rileva che il ricorrente non si è cimentato in alcuna prova di resistenza. La Corte territoriale, infatti, non ha fondato la condanna soltanto sulle dichiarazioni rese nell’immediatezza del controllo, ma principalmente sulle discrasie tra la versione resa in giudizio e quella della persona offesa quanto alla circostanza — reputata decisiva con giudizio di merito non manifestamente illogico — che l’automobile da cui il bene era stato sottratto fosse stata chiusa a chiave dalla vittima. Da ciò l’incompatibilità con la tesi difensiva dell’apertura dello sportello senza effrazione.

La Corte valorizza, inoltre, le divergenze interne alla versione dell’imputato: le ragioni del fatto, indicate al dibattimento e in una memoria depositata in giudizio, risultano tra loro contraddittorie. Di tutto questo il ricorso non dà contezza, confermando la propria genericità. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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