Difetto di contestazione sugli indizi non comporta inutilizzabilità degli atti (Cass. pen. Sez. II n. 39996 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame delle misure cautelari personali, chi non contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può ottenere la declaratoria di inutilizzabilità degli atti investigativi, poiché in tal modo introdurrebbe surrettiziamente una selezione degli elementi posti a base della misura. Le censure sull’attualità e concretezza del pericolo di recidiva sono inammissibili o infondate quando non si confrontano con le singole condotte illecite contestate, dalle quali il giudice ha tratto il convincimento sulla pericolosità. La valutazione sull’adeguatezza di misure meno afflittive, se logicamente calibrata, non è sindacabile in cassazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha parzialmente riformato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, sostituendo la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Al ricorrente sono contestati il reato di partecipazione, con ruolo apicale, ad un’associazione per delinquere e quindici reati fine, dodici dei quali posti a base della misura.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la violazione dell’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione all’art. 271 cod. proc. pen., per l’inutilizzabilità delle chat estratte dal telefono cellulare; l’inutilizzabilità degli atti di indagine successivi alla scadenza del termine delle indagini preliminari; la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta i primi due motivi con una notazione preliminare decisiva: il ricorrente non contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo a nessuno dei reati contestati. Attraverso le censure processuali, egli vorrebbe introdurre valutazioni proprio su tale aspetto, operando una selezione degli elementi investigativi che avrebbero dovuto essere considerati ai fini dell’emissione della misura.

I motivi non si confrontano con la prova di resistenza. Il provvedimento impugnato ha evidenziato una mole di dati investigativi che, da un lato, non sono costituiti dalle sole chat estratte dal telefono del ricorrente — la cui valenza indiziaria è stata definita di “assoluta residualità” — e, dall’altro, sono precedenti al termine indicato dalla difesa. La Corte richiama l’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. e l’art. 271 cod. proc. pen. come parametri delle doglianze, ma rileva che esse restano prive di incidenza.

Quanto al terzo motivo e ai motivi nuovi, il ricorso, pur da altra prospettiva, omette di argomentare sulla mancanza di attualità e concretezza del pericolo senza addentrarsi nella descrizione delle singole e numerose condotte contestate. Da queste il Tribunale ha tratto il convincimento sulla possibilità di reiterazione dei comportamenti illeciti.

La Corte evidenzia come il Tribunale abbia valorizzato il ruolo di leader e di “assoluto mentore” assegnato al ricorrente nella compagine associativa, alimentato dalla commissione dei reati fine con funzione protagonistica. Il sodalizio ha operato per un esteso arco temporale, coinvolgendo plurimi plessi amministrativi, professionisti, dirigenti, funzionari e politici locali. La sistematicità delle condotte dimostra la negativa personalità del ricorrente.

La valutazione sull’affievolimento delle esigenze cautelari — che ha condotto alla sostituzione della misura massima con gli arresti domiciliari — è stata ritenuta ben calibrata sotto il profilo logico-ricostruttivo. Le condotte contestate non potevano far ritenere del tutto eliso il pericolo di recidiva, poiché l’imprenditore aveva dimostrato di poter contare su un fascio di relazioni personali ben più ampio rispetto ai rapporti con i coindagati. Irrilevanti, ai fini dell’elisione totale dell’esigenza cautelare, il sequestro delle società e la dismissione delle cariche sociali, avendo egli agito anche attraverso soggetti prestanome. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *