Sentenza d’appello su imputato diverso: nullità per abnormità (Cass. pen. Sez. II n. 8091 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità, per radicale divergenza tra il soggetto giudicato e il soggetto impugnante, la sentenza di appello che confermi una pronuncia di primo grado riferibile a persona diversa dall’imputato. L’abnormità ricorre quando il giudice del gravame ometta di rilevare che le generalità dell’appellante, l’imputazione, il numero del procedimento e gli estremi della sentenza di primo grado non corrispondono a quelli dell’odierno ricorrente. In tal caso la decisione è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello, restando assorbito ogni ulteriore motivo.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Messina, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati di ricettazione e di uso di marchi contraffatti. Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata riguardava un soggetto diverso da quello che aveva proposto appello, per data di nascita, per imputazione e per estremi della decisione di primo grado. Con il secondo motivo censurava l’applicazione degli artt. 648, comma 2, e 474 cod. pen., invocando una perizia sulla contraffazione.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. La Corte ha proceduto alla consultazione diretta delle sentenze e degli atti di impugnazione richiamati nel ricorso, così da verificare la corrispondenza tra il soggetto appellante e l’odierno ricorrente.
L’esito di tale verifica è univoco. Le generalità del soggetto che aveva proposto appello risultano diverse, quanto alla data di nascita, da quelle del ricorrente. La sentenza di primo grado richiamata nella pronuncia d’appello è diversa, per data e per numero, da quella con cui il ricorrente era stato dichiarato colpevole e avverso la quale aveva interposto appello.
Anche l’imputazione riportata nella sentenza di appello differisce, quanto alle condotte contestate, da quella contenuta nella sentenza di primo grado. Il tenore della motivazione di secondo grado, infine, non trova rispondenza nei motivi di appello effettivamente dedotti.
Il quadro indiziario ricostruito dal ricorrente — errori sulle generalità, sull’imputazione, sul numero del procedimento e sull’entità della condanna — è dunque confermato dagli atti. La sentenza impugnata ha confermato una pronuncia di primo grado che non riguardava l’odierno ricorrente, ma altro soggetto con il medesimo cognome.
S’impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, con contestuale trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina per nuovo giudizio. La decisione è stata assunta all’udienza del 28 novembre 2024.
Nota della Redazione
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