Gravità indiziaria e cautela: valutazione di merito non sindacabile (Cass. pen. Sez. II n. 40064 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione cautelare, la denuncia di un vizio di motivazione sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, non il controllo delle doglianze che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate. L’attualità e concretezza delle esigenze cautelari non va confusa con l’attualità e concretezza delle condotte criminose, di modo che il pericolo di reiterazione può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia in carcere nei confronti dell’indagato in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata, ricettazione e detenzione e porto di armi comuni da sparo.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di gravità indiziaria, e la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, ricollegate esclusivamente alle modalità commissive, senza considerare la distanza temporale dal fatto, i risalenti precedenti penali e l’attuale attività lavorativa.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ribadisce che la denuncia di un vizio di motivazione sui gravi indizi consente al giudice di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni del giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto, non il controllo delle censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate. Sul punto richiama Sez. U n. 11 del 22/03/2000, Audino; Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli; Sez. F n. 47748 del 11/08/2014, Contarini.
Il Collegio rileva che, a fronte di un congruo apparato argomentativo che disattende le deduzioni difensive, schiettamente fattuali, e registra la gravità, precisione e concordanza della piattaforma indiziaria, i profili di censura sulla rilevanza e concludenza dei dati probatori si limitano a sollecitare una diversa ponderazione degli elementi. Il primo motivo non è, dunque, consentito.
Quanto alle necessità cautelari, il Tribunale ha ragionevolmente evidenziato la pregnanza prognostica delle modalità commissive e il mancato effetto dissuasivo delle precedenti condanne. La Corte precisa che l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e concretezza delle condotte criminose, cosicché il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità delle condotte, anche risalenti, ove persistano atteggiamenti proclivi al delitto, richiamando Sez. 2 n. 38299 del 13/06/2023, Mati; Sez. 2 n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna; Sez. 4 n. 6797 del 24/01/2013, Canessa.
Il secondo motivo risulta quindi generico, per difetto di effettivo confronto con il provvedimento impugnato, e manifestamente infondato in punto di diritto. La Corte osserva inoltre, in via obiter, che la posizione processuale di ciascun coindagato è del tutto autonoma, fondandosi le valutazioni anche su profili attinenti alla personalità del singolo, con la conseguenza che può risultare giustificata l’adozione di regimi difformi, richiamando Sez. 4 n. 13404 del 14/02/2024, Nisi e Sez. 3 n. 7784 del 28/01/2020, Mazza. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione.
Nota della Redazione
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