Confisca nel patteggiamento ammissibile il ricorso per motivazione apparente (Cass. pen. Sez. IV n. 13167 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, costituendo la stessa un’ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Ne discende che l’impugnativa con cui siano dedotte carenze dell’apparato motivazionale non è inammissibile quando esse, per la loro intrinseca gravità, si traducano in un’inosservanza della norma penale ovvero in violazioni di legge riconducibili all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, accogliendo la richiesta di patteggiamento avanzata dall’imputato, con l’assenso del pubblico ministero, ha applicato la pena concordata per il delitto di illecita cessione di stupefacenti di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva semplice. Con la stessa decisione il Tribunale ha disposto la confisca e la distruzione della sostanza e la confisca della somma di danaro caduta in sequestro.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo un unico motivo: la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e il vizio di motivazione per carenza in punto di confisca della somma di euro 1.030,00 rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, disposta in totale assenza di argomentazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione dei limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Rileva il Collegio che tali limiti sono disciplinati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, a termini del quale le parti possono proporre ricorso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Da tale previsione discende l’inammissibilità dell’impugnativa con cui siano dedotte carenze dell’apparato motivazionale che non si traducano, per la loro intrinseca gravità, in un’inosservanza della norma penale o in violazioni di legge diverse da quelle tassativamente enumerate. Per converso, risulta pienamente ammissibile il ricorso affidato a un motivo con cui si faccia valere l’illegalità della misura di sicurezza patrimoniale.

La Corte richiama l’insegnamento di Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862-01, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa ipotesi di illegalità della misura di sicurezza rilevante come violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost.

Nel caso di specie, la decisione impugnata ha ordinato la confisca di una somma largamente eccedente il prezzo della dose ceduta, senza chiarire se con essa si attingesse il provento dell’attività di spaccio ovvero il danaro di cui il possessore non aveva provato la legittima provenienza. Tale esiziale carenza argomentativa comporta l’illegalità della misura di sicurezza patrimoniale e integra un vizio riconducibile all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

La Corte accoglie quindi il ricorso e annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 448 c.p.p.

Tutte le 690 sentenze sull'art. 448 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *