Rinuncia al ricorso inammissibile se sottoscritta dal difensore senza procura speciale (Cass. pen. Sez. VI n. 24240 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione proposta nell’interesse dell’imputato è valida solo se proviene dalla parte personalmente o da un procuratore speciale, ai sensi dell’art. 589 cod. proc. pen.; è pertanto irrilevante, e non produce effetti, la rinuncia redatta e sottoscritta dal solo difensore di fiducia privo di procura speciale. Nel procedimento cautelare il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Il controllo di legittimità non può tradursi in una rivisitazione del compendio indiziario.

Il Fatto

Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per episodi di detenzione di hashish ai fini di cessione.

Avverso l’ordinanza il difensore di fiducia proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: il ruolo di semplice fornitore occasionale, l’insufficienza della gravità indiziaria sugli episodi di spaccio e l’assenza di attualità delle esigenze cautelari. Prima dell’udienza, in Cancelleria, veniva depositata una rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare la rinuncia depositata. Richiamando l’art. 589 cod. proc. pen., rileva che l’atto deve provenire dalla parte personalmente o da un procuratore speciale. La rinuncia in atti, redatta e sottoscritta dal difensore di fiducia privo di procura speciale, non rispetta tale prescrizione e non è quindi idonea a definire il giudizio.

Superata questa questione, i giudici di legittimità dichiarano il ricorso inammissibile nel merito. Ricordano che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso è ammissibile solo per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione. Sono escluse le censure che investono la ricostruzione dei fatti o propongono una lettura alternativa degli indizi. Sul punto richiamano le Sezioni Unite n. 11 del 2000 e le successive Sez. II n. 27866 del 2019 e Sez. IV n. 18807 del 2017.

Quanto al ruolo nel sodalizio, la Corte osserva che i giudici della cautela hanno desunto la stabilità del rapporto da molteplici elementi: gli incontri e i contatti con i vertici, la richiesta di contribuire economicamente in favore di un capo detenuto, la sistematicità dell’approvvigionamento, l’entità delle transazioni e la pretesa di esclusività nelle forniture. Il ricorrente non si confronta con queste argomentazioni.

Non persuade, secondo la Corte, la tesi dell’estraneità fondata su una conversazione intercettata: il comportamento del fornitore, che praticava prezzi elevati e imponeva condizioni, è stato logicamente letto come ordinaria gestione di affari comuni, essendo sovente confliggenti gli interessi del fornitore stabile e del sodalizio acquirente, come affermato dalla Sez. I n. 4623 del 2025.

Il secondo e il terzo motivo sono giudicati aspecifici e volti a una non consentita rivisitazione del merito. La Corte ritiene congruamente motivata la gravità indiziaria, anche in assenza del recupero della sostanza, e manifestamente infondata la censura sulle esigenze cautelari, desunte dalla prossimità temporale delle condotte e dal ruolo di fornitore stabile. All’inammissibilità segue la condanna alle spese ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; nessuna somma alla Cassa delle ammende, in ragione della sopravvenuta rinuncia giustificata dall’istanza di patteggiamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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