Omesso versamento IVA: dolo generico e crisi aziendale non escludono il reato (Cass. pen. Sez. VII n. 40144 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di omesso versamento IVA di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 è punibile a titolo di dolo generico: non rilevano lo scopo perseguito dall’agente né l’intento specifico di evasione, essendo sufficiente la cosciente volontà di non versare l’imposta dichiarata. Le difficoltà economiche o di liquidità dell’impresa non escludono l’elemento soggettivo, ma possono al più incidere sulla determinazione della pena, senza integrare un evento esterno, improvviso e imprevedibile. Ai fini della non punibilità prevista dall’art. 13 d.lgs. n. 74/2000, le cause sopravvenute non imputabili all’agente devono essere provate con elementi concreti: la scelta consapevole di soddisfare obbligazioni diverse da quella tributaria conferma piuttosto la sussistenza del dolo. L’inammissibilità del ricorso preclude la computabilità, nel termine prescrizionale, del periodo successivo alla sentenza di secondo grado.

Il Fatto

Il ricorrente, quale rappresentante legale di una società cooperativa, è stato condannato in primo grado e, in parziale riforma, dalla Corte d’appello di Milano alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di omesso versamento IVA relativo al periodo d’imposta 2016, per non aver corrisposto quanto dovuto sulla base della dichiarazione annuale entro il termine di legge.

Avverso la sentenza di appello il condannato propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi: violazione di legge sull’affermazione dell’elemento soggettivo; erronea applicazione dell’art. 13 d.lgs. n. 74/2000, non essendo il debito erariale stato adempiuto per cause sopravvenute a lui non imputabili; mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la prima doglianza, rilevandone la inammissibilità: essa investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua ed esauriente, come affermato in Sez. 6 n. 25255 del 2012 e Sez. 2 n. 23419 del 2007.

Nel merito, la Corte territoriale aveva escluso che la crisi aziendale del 2016 potesse ricondursi a un evento esterno, improvviso e imprevedibile tale da rendere non esigibile il pagamento del debito fiscale. Il reato richiede il dolo generico: non rileva lo scopo perseguito dall’agente, né è necessario un intento specifico di evasione. Le difficoltà economiche o di liquidità non giustificano l’omissione e possono rilevare al più ai fini della determinazione della pena.

La Corte osserva inoltre che gli stessi elementi addotti dal ricorrente — il pagamento di dipendenti e di istituti di credito — non valgono a escludere il dolo: essi costituiscono piuttosto la prova della scelta consapevole dell’amministratore di soddisfare altre obbligazioni anziché quella tributaria, senza alcuna legittimazione a tale preferenza.

Anche la seconda doglianza è riproduttiva di censure già vagliate dal giudice di merito e si risolve in una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Non vi è prova che il mancato pagamento sia dipeso da cause sopravvenute non imputabili all’imputato, requisito necessario per applicare l’art. 13 d.lgs. n. 74/2000, né le affermazioni difensive sull’impossibilità di soluzioni alternative risultano supportate da elementi concreti.

La terza doglianza, infine, contrasta con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte rileva che il reato non era prescritto al momento della sentenza di appello del 07.04.2025, non essendo decorso il termine prescrizionale di dieci anni; l’inammissibilità del ricorso preclude la computabilità, nel termine, del periodo successivo alla sentenza di secondo grado.

Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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