Sentenze irrevocabili acquisite ex art. 238-bis e autonomia del giudice (Cass. pen. Sez. VII n. 40153 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta alcun automatismo, per il giudice di quel procedimento, nel recepimento e nell’utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei giudizi contenuti nella motivazione delle sentenze medesime. Il giudice conserva integra l’autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e di formulazione del giudizio a lui istituzionalmente riservate, sicché la censura di travisamento probatorio non ha pregio quando la corte di merito abbia operato un raffronto comparativo tra le diverse versioni e non già travisato il contenuto della sentenza assolutoria. In tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, non deve intendersi in senso assoluto, sussistendo anche quando sia necessario acquisire la documentazione mancante presso terzi o aliunde.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata, con sentenza confermata in appello dalla Corte d’appello di Lecce, per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, per la distruzione di documentazione contabile della società riconducibile alla sua posizione. La difesa aveva sostenuto che la documentazione fosse stata bruciata da una teste, assolta in separato procedimento, la quale si era assunta in via esclusiva la responsabilità dell’incendio.
Avverso la sentenza di secondo grado la ricorrente proponeva due motivi. Con il primo deduceva violazione degli artt. 546 e 238-bis cod. proc. pen. e correlato travisamento probatorio, per avere i giudici di appello censurato la sentenza assolutoria irrevocabile nei confronti della teste. Con il secondo deduceva violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, sostenendo che il reddito era stato determinato in modo talmente preciso da indurre la contribuente a chiedere e aderire alla rateazione, con conseguente non configurabilità del delitto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che esso riproduceva profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, senza muovere specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Il passaggio centrale riguarda la portata dell’art. 238-bis cod. proc. pen. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, in particolare Sez. IV n. 10103 del 2023, secondo cui l’acquisizione di sentenze irrevocabili non comporta alcun automatismo nel recepimento dei fatti e dei giudizi in esse contenuti: il giudice conserva integra l’autonomia delle operazioni logiche di accertamento e di giudizio.
Su questa base la Corte ha escluso il dedotto travisamento probatorio. I giudici di appello non avevano travisato il contenuto della sentenza assolutoria, ma avevano operato un raffronto comparativo tra le dichiarazioni della ricorrente, della teste assolta e di un’ulteriore teste, pervenendo alla conclusione dell’inconciliabilità della versione difensiva con le emergenze probatorie. Avevano in particolare valorizzato la circostanza che la ricorrente, alcuni mesi dopo l’asserita distruzione mediante incendio di tutta la documentazione, ne avesse portato una parte alla polizia giudiziaria.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha richiamato Sez. III n. 41683 del 2018, secondo cui l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari non va intesa in senso assoluto, potendo sussistere anche quando occorra acquisire la documentazione mancante presso terzi o aliunde. L’avvenuta ricostruzione del reddito, pertanto, non esclude la configurabilità del reato.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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