Associazione a delinquere e concorso nel reato continuato: il discrimine dell’accordo stabile (Cass. pen. Sez. II n. 34932 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell’accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati. Alla categoria dei delitti associativi è estranea quella del concorso di persone nel reato continuato, perché in quest’ultima il programma criminoso è comunque determinato, sicché riferito a una pluralità di condotte tutte facenti parte di un medesimo disegno. In tema di ricettazione, l’integrazione della fattispecie richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto; il concorrente non deve necessariamente porre in essere la condotta tipica, essendo sufficiente un contributo consapevole e funzionale alla ricezione dei beni illeciti.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torino, ha confermato la responsabilità di un imputato per avere partecipato a un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa, riciclaggio e autoriciclaggio, e per avere consumato una pluralità di reati fine, assolvendolo da due specifiche ipotesi di truffa. Ha inoltre confermato la responsabilità di un secondo imputato per il reato di ricettazione, assolvendolo dai reati di frode e simulazione di reato, rideterminando la pena.

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha dedotto la mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato associativo, l’insufficienza della motivazione sull’elemento soggettivo dei reati fine e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo ha contestato la natura indiziaria della prova del concorso nella ricettazione, desunta dalla disponibilità del capannone in cui erano custodite le autovetture rubate.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e genericità delle censure, che non si confrontano con la puntuale motivazione delle due sentenze di condanna, integrandosi reciprocamente in ipotesi di doppia conforme affermazione di responsabilità.

Quanto al primo ricorrente, la Corte ribadisce il discrimine tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato, richiamando Sez. 6 n. 28651 del 30/10/2024, secondo cui alla categoria dei delitti associativi è estranea quella del concorso nel reato continuato, perché in quest’ultima il programma criminoso è comunque determinato. L’addebito scaturisce da un’articolata indagine che ha evidenziato la stabile operatività di un gruppo che, attraverso lo schermo di diverse società, poneva in essere truffe di analogo contenuto in danno di ignari acquirenti. Il ricorrente operava all’interno di questo contesto organizzato, accompagnando le vittime nel drive test dell’auto prescelta.

La Corte territoriale ha concluso che l’imputato era pienamente consapevole della natura simulata delle vendite e apportava un contributo all’operatività di un sodalizio stabile. La consapevolezza emerge dalla reiterazione delle condotte con criteri di professionalità e dal tenore delle intercettazioni, da cui si evince che non agiva come semplice lavoratore dipendente, ma avanzava richieste economiche sempre maggiori. L’allontanamento dagli associati fu solo temporaneo.

Il secondo motivo è inammissibile perché con i motivi di appello non era stata formulata alcuna censura specifica sull’affermazione di responsabilità per i singoli reati fine. L’unico appunto specifico, relativo a un episodio di truffa, è manifestamente infondato, avendo la Corte valorizzato le dichiarazioni della persona offesa e la coincidenza della descrizione del terzo finto acquirente con alcune peculiarità dell’imputato, la cui effige è stata riconosciuta.

La Corte rigetta anche la censura sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando i precedenti penali per reati contro il patrimonio, l’assenza di segni di resipiscenza e di tentativi di risarcimento. Quanto al secondo ricorrente, la Corte richiama Sez. 2 n. 22959 del 29/03/2017, secondo cui la ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto. I servizi di osservazione dei Carabinieri hanno evidenziato la stabile disponibilità del capannone da parte dell’imputato, che possedeva le chiavi e vi accedeva per lo smontaggio delle autovetture.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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