La riproposizione dei motivi di appello determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 17937 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per mancanza di specificità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi di appello, senza instaurare un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare le ragioni per le quali le argomentazioni del giudice di merito sarebbero erronee. In caso di doppia conforme, la sentenza di appello si salda con quella di primo grado, formando un unico complessivo corpo argomentativo. Il controllo della Corte di cassazione sul vizio di motivazione è limitato alla verifica dell’esistenza di una motivazione effettiva, non contraddittoria e non manifestamente illogica. La causa di non punibilità di cui all’art. 649, comma 3, cod. pen. non si applica ai delitti contro il patrimonio commessi con violenza alle persone.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate ai danni della madre, con condotta perdurante. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi di doglianza. Con essi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell’abitualità della condotta nel reato di maltrattamenti, la carenza dell’elemento soggettivo nel delitto di tentata estorsione, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 649, comma 3, cod. pen. e dell’attenuante del fatto di lieve entità, nonché la mancata sostituzione della pena detentiva con la sanzione della detenzione domiciliare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando come i motivi fossero manifestamente infondati, generici e non consentiti. Il ricorrente, infatti, aveva riprodotto pedissequamente le medesime doglianze già formulate nell’atto di appello e disattese dai giudici di merito, astenendosi da ogni confronto critico con la sentenza impugnata. La mancanza di correlazione tra le argomentazioni della decisione gravata e i motivi di ricorso, ha precisato la Corte, integra il vizio di aspecificità che determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo, la Corte ha evidenziato che il reato di maltrattamenti è integrato da atti di natura vessatoria, anche non costituenti reato, purché ripetuti in momenti successivi, a prescindere dalla loro durata prolungata. La motivazione della Corte di appello, basata sulle convergenti dichiarazioni della persona offesa e di testimoni, nonché sulla relazione di servizio della polizia e sul referto del pronto soccorso, aveva correttamente escluso la sporadicità degli eventi e la brevità della condotta.
In relazione alla richiesta di applicazione dell’art. 649, comma 3, cod. pen., la Corte ha ricordato che la disposizione non si applica ai delitti contro il patrimonio commessi con violenza alle persone, come la tentata estorsione, e ha ritenuto la relativa doglianza priva di confronto con l’argomentazione spesa dalla sentenza impugnata. Parimenti infondata è stata considerata la censura sulla mancata concessione dell’attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, in quanto la sistematicità delle richieste estorsive, pur se di modesta entità economica, è incompatibile con il ridotto disvalore del fatto complessivamente considerato.
La Corte ha infine dichiarato generico il motivo concernente la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, fondato su valutazioni di merito estranee al giudizio di legittimità. Ha inoltre ribadito che, in tema di pene sostitutive, il giudice d’appello non può disporre la sostituzione d’ufficio in assenza di una specifica richiesta nell’atto di gravame. Il ricorso è stato, quindi, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 649 c.p. – Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione