Riconoscimento sentenza straniera e pena residua: obbligo di rivalutare la cautela (Cass. pen. Sez. VI n. 40274 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento di una sentenza di condanna emessa all’estero, una volta determinata la pena residua da espiare in Italia, la valutazione della perdurante sussistenza delle esigenze cautelari deve essere svolta tenendo conto del nuovo parametro di riferimento. Non è conforme a legge, ex art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., la motivazione del giudice che, a fronte di un residuo di pena di entità tale da non richiedere necessariamente l’espiazione in regime detentivo, ometta di confrontarsi con il mutato quadro e non valuti l’effettiva necessità di mantenere la custodia cautelare in carcere, nulla argomentando sulla possibilità di sottoposizione agli arresti domiciliari. In tal caso la motivazione è sostanzialmente pretermessa e la decisione è annullata con rinvio.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, dopo aver disposto il riconoscimento di una sentenza di condanna emessa in Romania e l’esecuzione in Italia della pena residua, ha rigettato l’istanza di sostituzione cautelare della custodia in carcere.

La difesa deduce violazione degli artt. 274 e 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. e omessa motivazione sull’esclusiva idoneità della misura detentiva. Il ricorrente aveva chiesto gli arresti domiciliari, anche in ragione delle proprie condizioni di salute. La Corte di appello non avrebbe argomentato sulla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, non considerando l’esiguo residuo di pena né la possibilità di un regime non detentivo.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove da una premessa di ordine processuale: la misura cautelare era stata inizialmente disposta in virtù della richiesta di consegna, con finalità di evitare la sottrazione del ricorrente all’esecuzione del mandato di arresto europeo. Tale originario parametro, però, è destinato a mutare.

A seguito del riconoscimento della sentenza straniera e della determinazione del residuo di pena in 249 giorni di reclusione, la verifica delle condizioni che legittimano la misura doveva essere condotta su un nuovo parametro di riferimento. La Corte di appello ha invece omesso questo passaggio.

La Suprema Corte rileva che, davanti a una pena che — in mancanza di diversa indicazione — non richiede necessariamente l’espiazione in regime detentivo, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare l’effettiva necessità di mantenere la custodia cautelare, anche in considerazione della prospettata possibilità di sottoposizione agli arresti domiciliari. Il quadro risultante dal riconoscimento della sentenza straniera imponeva un confronto effettivo.

La motivazione, quindi, si rivela sostanzialmente pretermessa: la Corte di appello si è limitata a generiche affermazioni, senza misurarsi con il mutato assetto della pena residua. La decisione è così annullata con rinvio, limitatamente al rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelare in atto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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