Reazione ad atti arbitrari (art. 393-bis c.p.): l’arbitrarietà non esige un quid pluris, ma la reazione dev’essere proporzionata e la forma putativa richiede un errore sul fatto (Cass. pen. 27373/2026)
Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, sentenza n. 27373/2026, depositata il 21 luglio 2026 (R.G.N. 9945/2026) — camera di consiglio del 22 aprile 2026, Presidente Angelo Costanzo, Relatrice Stefania Riccio.
Il principio di diritto
Ai fini della scriminante prevista dall’art. 393-bis cod. pen. (reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale), l’arbitrarietà non richiede un quid pluris rispetto all’eccesso dalle attribuzioni: la reazione del privato può dirsi giustificata a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente, disfunzionale — anche solo per le modalità scorrette, incivili e sconvenienti di attuazione — rispetto al fine per cui il potere è conferito (Corte cost. n. 140 del 1998). L’esimente è comunque esclusa quando l’atto sia privo di arbitrarietà e la reazione sproporzionata manchi, essendo non punibile solo la reazione strettamente proporzionata all’esigenza di esercitare un proprio diritto indebitamente conculcato. In forma putativa (art. 59, comma quarto, cod. pen.) la scriminante presuppone che l’imputato alleghi dati concreti a sostegno del ragionevole convincimento di trovarsi, per un errore sul fatto (e non di diritto), di fronte a una situazione che, se effettiva, integrerebbe un atto arbitrario; l’accertamento va condotto con giudizio ex ante sulle circostanze concrete.
Il fatto
Nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita dai Carabinieri, l’indagato, insieme ad alcuni familiari, aveva opposto resistenza con condotte violente e minacciose per impedire agli operanti l’accesso a un dispositivo cellulare. Il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’indagato ricorreva per cassazione con due motivi, invocando l’esimente dell’art. 393-bis cod. pen. (almeno in forma putativa) e la carenza delle esigenze cautelari.
La motivazione
Primo motivo— aspecifico e manifestamente infondato. La richiesta di consegna del dispositivo a fini di ispezione rientra tra le attività di indagine di iniziativa della polizia giudiziaria (artt. 55 e 348 cod. proc. pen.) e tra gli accertamenti urgenti su dati informatici, per evitarne la dispersione; nessun sequestro sproporzionato risulta disposto in quella fase. Sul piano dell’arbitrarietà, nella specie non vi sono elementi che comprovino una condotta dei militari improntata a vessazione, sopruso o prevaricazione; e, in ogni caso, la reazione violenta è risultata sproporzionata.
Forma putativa— esclusa. Rileva soltanto l’errore sul fatto, non l’errore di diritto: non può giovare l’errore del privato nel qualificare come arbitrario un atto in realtà legittimo. Grava sull’imputato un onere di allegazione di dati concreti, qui non assolto: il convincimento di poter tutelare la riservatezza del congiunto mediante condotte violente e intimidatorie non integra un errore sul fatto rilevante ai sensi dell’art. 59, comma quarto, cod. pen.
Secondo motivo— aspecifico. Adeguata la motivazione sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione, fondata sulle modalità della condotta (indicative di mancanza di autocontrollo) e sui precedenti specifici, non attenuato dalle scuse tardive; la difesa si limita a riproporre doglianze già disattese nel merito.
Esito: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Coordinate operative sulla reazione agli atti del pubblico ufficiale (art. 393-bis cod. pen.). Primo: l’arbitrarietà che giustifica la reazione non richiede un quid pluris, bastando un comportamento oggettivamente illegittimo e disfunzionale del pubblico agente, anche per sole modalità scorrette; ma la reazione è scriminata solo se strettamente proporzionata. Secondo: la forma putativa esige un errore sul fatto, non di diritto, e un onere di allegazione di dati concreti a carico dell’imputato; non basta il convincimento soggettivo dell’illegittimità dell’atto. Terzo: la richiesta della polizia giudiziaria di esibizione di un dispositivo, quale accertamento urgente su dati informatici, rientra nelle attività di iniziativa e non è, di per sé, arbitraria. Per la difesa, invocare l’art. 393-bis impone di documentare in concreto tanto l’arbitrarietà dell’atto quanto la proporzione della reazione.