Omessa dichiarazione: non deducibili i costi non documentati nel calcolo dell’imposta evasa (Cass. pen. Sez. 7 n. 1563 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omessa dichiarazione, la determinazione dell’imposta evasa deve avvenire senza considerare i costi non documentati, per ragioni di certezza e verificabilità, non potendo il giudice penale presumere l’esistenza di costi deducibili in assenza di allegazioni fattuali. Il giudice può avvalersi dell’accertamento induttivo compiuto dagli Uffici finanziari per la determinazione dell’imposta dovuta, ferma restando l’autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali di cui all’art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa individuale di commercio al dettaglio di giocattoli, era stata condannata per il reato di omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell’IVA per tre periodi d’imposta. La contestazione muoveva da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che aveva ricostruito i ricavi sulla base delle comunicazioni IVA presentate, senza però tenere conto dei costi di gestione. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che la ricostruzione induttiva del reddito non avrebbe considerato i costi aziendali, con conseguente erronea determinazione dell’imposta evasa e il superamento della soglia di punibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, rilevando che le censure proposte riproducevano profili già vagliati e disattesi dai giudici di merito, prefigurando una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità. Ha precisato che la Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ma solo verificarne la compatibilità con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Quanto alla dedotta mancata considerazione dei costi, la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, nel reato di omessa dichiarazione, non si possono considerare costi non documentati ai fini della determinazione dell’imposta evasa. Tali costi non possono essere oggetto di presunzione da parte del giudice penale, occorrendo allegazioni fattuali che ne dimostrino la certezza o almeno il ragionevole dubbio, in quanto il sistema fiscale è fondato sulla tracciabilità delle operazioni mediante fatture e registrazioni contabili.
La Corte ha inoltre evidenziato che la ricorrente, in sede di esame, aveva ammesso che il profitto netto dell’impresa era pari al 10% del fatturato, percentuale sovrapponibile al coefficiente di redditività del 15% applicato dall’Agenzia delle entrate in base ai dati statistici del settore. Da ciò i giudici di merito avevano logicamente tratto la prova che l’imposta evasa superasse la soglia di punibilità.
Infine, la Corte ha precisato che il giudice penale può avvalersi dell’accertamento induttivo compiuto dagli Uffici finanziari, in virtù del principio di atipicità dei mezzi di prova di cui all’art. 189 cod. proc. pen., ferma restando l’autonoma valutazione secondo i criteri dell’art. 192 cod. proc. pen. Ha richiamato, a sostegno, la giurisprudenza di legittimità sul punto, ribadendo che la determinazione dell’imposta evasa deve avvenire senza considerare i costi non documentati, per ragioni di certezza e coerenza con il sistema fiscale nazionale e comunitario.
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Nota della Redazione
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