Inammissibile il ricorso privo di specificità e il motivo aggiunto reiterativo (Cass. pen. Sez. VII n. 40285 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che, in punto di accertamento della responsabilità, si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata e senza indicare specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali, è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. La mancanza di specificità non è data solo dalla genericità come indeterminatezza, ma anche dall’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate dal giudice del merito e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. L’inammissibilità dei motivi originari non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, perché il vizio radicale si trasmette a questi ultimi in forza dell’imprescindibile vincolo di connessione, dovendosi evitare il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna, formulando un unico motivo in punto di accertamento della responsabilità. La questione centrale attiene alla verifica dei requisiti di specificità dell’impugnazione e alla sorte del motivo aggiunto presentato in un secondo momento.
La difesa deduce una diversa lettura delle fonti probatorie, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa, contestando la ricostruzione operata dai giudici del merito.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva come il motivo proposto risulti privo di concreta specificità e meramente reiterativo, in assenza di un effettivo confronto con le logiche argomentative della Corte di appello. Il ricorso tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e una alternativa ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito.
Tali censure restano estranee al sindacato di legittimità e non si accompagnano alla pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento (Sez. IV n. 256 del 1997; Sez. IV n. 34270 del 2007; Sez. V n. 28011 del 2013; Sez. II n. 11951 del 2014; Sez. II n. 42046 del 2019), secondo cui la mancanza di specificità va apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche come difetto di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell’impugnazione.
Nel merito, i giudici di appello avevano correttamente sussunto i fatti nelle fattispecie contestate, esplicitando le ragioni del convincimento e analizzando la portata delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da elementi oggettivi. La Corte osserva come le doglianze, basate sulle dichiarazioni della parte offesa e sull’esito dell’attività istruttoria, siano prive dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen., prospettando deduzioni generiche.
Quanto al motivo aggiunto, esso si presenta a sua volta generico e non consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello. La Corte afferma che l’inammissibilità dei motivi originari non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, poiché il vizio radicale si trasmette a questi ultimi per l’imprescindibile vincolo di connessione, richiamando Sez. V n. 48044 del 2019 e Sez. VI n. 9837 del 2018.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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