Inammissibile il ricorso sulla prescrizione con sospensione ex L. 103/2017 (Cass. pen. Sez. VII n. 33055 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione, il periodo di sospensione del termine introdotto dalla L. n. 103 del 2017 si applica anche ai reati commessi nel vigore della disciplina previgente, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite. Ai fini della verifica dell’intervenuta estinzione del reato, al termine ordinario di prescrizione va aggiunto il periodo intercorrente fra la scadenza del termine per il deposito della motivazione di primo grado e la sentenza di secondo grado. Il ricorso che investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto è inammissibile in sede di legittimità, salvo che la motivazione del giudice di merito sia incongrua. La perizia non rientra nel concetto di prova decisiva, trattandosi di mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice.

Il Fatto

La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato il ricorrente alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di arresto per il reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e art. 9 del d.lgs. n. 26 del 2013, in relazione all’art. 1, n. 7, Regolamento CE n. 842/2006. La condotta contestata consisteva nell’avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a immettere in commercio, in territorio europeo, bombole di gas fluorurati ad effetto serra, sottoposti a restrizioni.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo ha dedotto la violazione di legge per l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Con il secondo ha censurato la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di perizia tecnica sulle bombole sequestrate e alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. Con il terzo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. La prima doglianza è manifestamente infondata alla luce dell’applicabilità del termine di sospensione previsto dalla L. n. 103 del 2017, ormai riconosciuto dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c/ Polichetti, Rv. 288175 – 01).

Nel caso di specie il reato non risulta prescritto. Esso è stato commesso il 14 luglio 2019 e all’ordinario termine massimo di prescrizione di cinque anni deve aggiungersi il periodo intercorrente fra la scadenza del termine per il deposito della motivazione di primo grado e la sentenza di secondo grado, per effetto dell’art. 157, comma 8, cod. pen., come modificato dalla L. n. 103 del 2017 in vigore dal 4 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

Il secondo e il terzo motivo non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Le relative determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.

Quanto alla doglianza sull’omesso espletamento della perizia sul contenuto e sulla riutilizzabilità delle bombole, essa è comunque manifestamente infondata. La perizia non può essere ricondotta al concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice. Il giudice di appello ha sorretto il proprio convincimento con motivazione congrua e priva di vizi logici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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