Pene sostitutive e sospensione condizionale nei fatti anteriori alla riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. VI n. 40268 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il divieto di applicazione in caso di contestuale concessione della sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale disposizione. Trova applicazione, per la natura sostanziale della previsione, l’art. 2, comma quarto, cod. pen., che impone la norma più favorevole all’imputato. La regola dell’alternatività tra pene sostitutive e sospensione condizionale non è venuta meno per effetto della modifica dell’art. 545-bis cod. proc. pen. disposta dall’art. 2, d.lgs. 19 marzo 2024, n. 3, non avendo tale novella disciplinato i rapporti tra i due istituti.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 30 maggio 2024, aveva confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Foggia, con rito abbreviato condizionato, per il delitto di detenzione di cocaina, riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: un vizio di motivazione sulla prova della destinazione allo spaccio e una violazione di legge in ordine al diniego di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.
I ricorrenti contestavano che la responsabilità fosse stata fondata sul solo dato ponderale e sulle somme di denaro rinvenute, senza valutare le allegazioni difensive sul consumo personale. Sul secondo motivo deducevano l’errore del giudice di merito nell’aver ritenuto preclusiva la sospensione condizionale già concessa.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha esaminato congiuntamente i ricorsi, rigettando il primo motivo e accogliendo il secondo nei soli confronti di uno dei condannati. Quanto al vizio di motivazione, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché generico e reiterativo di questioni già risolte. Dalle conformi pronunce di merito emergevano elementi concordanti: il tentativo di ingestione della sostanza, il dato ponderale, la purezza dello stupefacente, il rinvenimento di ingenti somme di denaro non giustificate dal recente acquisto e il sequestro di un’agenda con annotazioni contabili. La motivazione non risultava carente né manifestamente illogica.
Il punto centrale riguarda il secondo motivo. La Corte territoriale aveva escluso per entrambi la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria perché la pena era stata condizionalmente sospesa. La Cassazione rileva che tale argomento non si confronta con la giurisprudenza di legittimità, richiamata nelle pronunce Sez. V n. 45583 del 2024 e Sez. IV n. 26557 del 2024: il divieto di applicare le pene sostitutive in caso di sospensione condizionale, introdotto dall’art. 61-bis, legge n. 689 del 1981, non opera per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma.
La ragione risiede nella natura sostanziale della previsione, che richiama l’art. 2, comma quarto, cod. pen. e l’applicazione della norma più favorevole. La Corte ha inoltre precisato che la regola dell’alternatività non è stata superata dalla modifica dell’art. 545-bis cod. proc. pen., non intervenuta a disciplinare i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive.
Sul piano applicativo, la diversità delle pene inflitte ha determinato esiti differenti: solo per uno dei condannati sussisteva il presupposto per la pena pecuniaria sostitutiva. Il ricorso di quest’ultimo è stato pertanto accolto sul punto, con annullamento della sentenza limitatamente al diniego della sanzione sostitutiva e rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Il ricorso dell’altro imputato è stato dichiarato inammissibile nel resto, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.