Ricorso per cassazione limitato alla violazione di legge (Cass. pen. Sez. 2 n. 4204 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 4 legge n. 1423/1956, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge n. 575/1965 e dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Ne consegue che è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, quale violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
Il Fatto
Con decreto del 24 aprile 2025, la Corte d’appello di Messina, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’interessato, ridimensionava la durata della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno applicata dal Tribunale, ritenendo il ricorrente socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, in quanto condannato in primo grado per reati in materia di stupefacenti. Avverso tale decreto veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per la mancata valutazione di dati concreti idonei a giustificare il giudizio di pericolosità sociale, avuto riguardo alla risalenza e alla limitata rilevanza dei fatti considerati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il consolidato principio per cui, nel giudizio di prevenzione, il sindacato di legittimità è circoscritto alle sole violazioni di legge, restando pertanto esclusa la deducibilità del vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Tale limitazione, già prevista dalla disciplina previgente, è oggi espressamente codificata dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011.
Nell’ambito di tale perimetro, il ricorrente può esclusivamente censurare l’assenza o l’apparenza della motivazione, non anche la sua illogicità manifesta. La Corte ha precisato che, nel caso di specie, il provvedimento impugnato non presenta alcun vizio di motivazione apparente, avendo ancorato il giudizio di pericolosità sociale alla realizzazione, in forma organizzata e non transitoria, di condotte di spaccio di sostanze stupefacenti in epoca recente, circostanza ritenuta incontestabile.
Quanto agli argomenti difensivi relativi al ridotto ambito temporale delle condotte e all’esiguità dei profitti, la Corte territoriale li aveva correttamente valutati solo per escludere la pericolosità ai sensi della lett. b) dell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, non anche quella ritenuta ai sensi della successiva lett. c), che riguarda i reati offensivi della salute e della tranquillità pubblica. La motivazione è stata pertanto ritenuta puntuale e non apparente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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