Rito abbreviato e continuazione in esecuzione: riduzione prima del cumulo (Cass. pen. Sez. V n. 40410 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, quando il giudice ridetermina la pena per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati giudicati con il rito abbreviato, la riduzione conseguente alla scelta del rito, prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., deve essere applicata prima del criterio moderatore del cumulo materiale di cui all’art. 78 cod. pen. L’ordine applicativo è inverso rispetto a quello operante nel giudizio di cognizione, nel quale la riduzione segue la determinazione della pena secondo le norme sul concorso. Tale diverso assetto non confligge con alcun principio costituzionale, trovando la propria ratio nella differenza tra la fase della cognizione e quella dell’esecuzione, ove opera l’efficacia preclusiva connessa all’intangibilità del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rideterminato la pena in esecuzione nei suoi confronti in anni venti, mesi sei e giorni venti di reclusione. Il provvedimento è stato emesso a seguito di rinvio da annullamento disposto dalla Prima Sezione penale.

Il nuovo calcolo della pena è stato effettuato per la continuazione tra i reati oggetto di una sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria e quelli oggetto di una sentenza della Corte di appello di Messina. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto seguire l’opposto ordine applicativo indicato dalle Sezioni Unite n. 45583 del 25/10/2007.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte rileva che l’ordinanza impugnata si è correttamente allineata al principio giurisprudenziale stabilmente affermato in materia.

Secondo tale principio, in sede esecutiva, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno tutti formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena collegata alla scelta del rito opera necessariamente prima — e non dopo, come nel giudizio di cognizione — del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta.

La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato, citando Sez. I n. 9522 del 14/05/2019, Mabouka, Sez. V n. 43044 del 04.05.2015, Dedinca e Sez. I n. 42316 dell’11.11.2010, Cutaia. Anche il testo dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. conforta la conclusione, portando a ritenere che la riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all’art. 671 cod. proc. pen., debba essere disposta prima dell’applicazione dell’art. 78 cod. pen., diversamente da quanto avviene in sede di cognizione.

La Corte osserva inoltre che il principio di diritto era già stato affermato nella sentenza di annullamento con rinvio che ha generato il provvedimento rescissorio impugnato. Quella pronuncia aveva affrontato e risolto la medesima questione, già dedotta con il primo ricorso, enunciando l’infondatezza della censura relativa all’asserita errata applicazione del criterio di computo dell’art. 78 cod. pen. Si era altresì sottolineato che il diverso ordine applicativo non confligge con alcun principio costituzionale, trovando la propria ratio nella differenza tra le situazioni della cognizione e dell’esecuzione e nell’intangibilità del giudicato.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma determinata in via equitativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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