Terzo interessato nel sequestro: censure ammesse solo su titolarità del bene (Cass. pen. Sez. II n. 40462 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei provvedimenti cautelari reali il terzo interessato può dedurre, tanto nel merito quanto in legittimità, esclusivamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato. Non può invece contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, né proporre una valutazione alternativa degli elementi già valutati dal giudice. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., che ricomprende anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e comprensibilità. La censura che non si confronti con la ricostruzione del provvedimento impugnato e non alleghi la riferibilità del bene al terzo è inammissibile per aspecificità.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Salerno, in parziale accoglimento dell’istanza proposta da un terzo interessato avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal Gip, ha ridotto il vincolo sui beni al valore di euro 40.920,00, disponendo il dissequestro e la restituzione del residuo.
Avverso tale ordinanza la terza interessata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di norme processuali in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, comma 1, 309, comma 9, 324 cod. proc. pen., nonché agli artt. 178, lett. b), 179 e 321 cod. proc. pen., lamentando la mancanza di motivazione sulla riferibilità dei beni all’indagato e sull’intestazione meramente fittizia, l’illegittimità del sequestro per il richiamo a un capo di imputazione estraneo all’iniziativa cautelare e l’erronea identificazione della provvista impiegata nell’acquisto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi, strettamente connessi, sono trattati congiuntamente e ritenuti manifestamente infondati. Il principio cardine è che il terzo interessato può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza poter contestare i presupposti della misura cautelare.
A sostegno la Corte richiama un orientamento consolidato: Sez. III n. 23713 del 2024, Sez. II n. 41861 del 2024, Sez. IV n. 4170 del 2024, Sez. II n. 34332 del 2025, Sez. III n. 35805 del 2025 e Sez. III n. 36347 del 2019. Può essere dedotta solo la titolarità del bene o l’assenza di relazioni di collegamento concorsuale con l’indagato.
I primi due motivi denunciano in modo non consentito la violazione di norme processuali e propongono una valutazione alternativa delle argomentazioni del Tribunale, senza allegare alcun elemento sulla effettiva titolarità o disponibilità del bene in capo alla ricorrente. Il Tribunale ha invece motivato in modo logico e approfondito, ricostruendo la tempistica delle movimentazioni di denaro e l’assenza di fonti di reddito riferibili alla ricorrente.
Quanto al terzo motivo, la ricorrente propone una lettura parziale degli elementi già valutati e non si confronta con l’ampia ricostruzione in fatto, che valorizza l’intercettazione del 08/09/2022 e i flussi di denaro del 09.09.2022 e 14.09.2022, riscontrati dalla documentazione bancaria. Manca del tutto l’allegazione della diretta riferibilità delle somme a proprie specifiche attività.
La Corte ricorda infine che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge e che questo vizio ricomprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi di motivazione radicali, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e di Sez. VI n. 6589 del 2013. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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