Bancarotta e omesso versamento IVA concorrono con ne bis in idem (Cass. pen. Sez. VII n. 20184 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È configurabile il concorso tra il delitto di omesso versamento dell’IVA, di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, e il delitto di bancarotta impropria mediante operazioni dolose, previsto dall’art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall., poiché sono diversi i beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici: gli interessi del Fisco, da un lato, e quelli dei creditori, dall’altro. Le parziali interferenze fattuali non integrano un concorso apparente di norme. La preclusione connessa al principio del ne bis in idem, anche alla luce dell’art. 4, Prot. 7, CEDU, opera solo ove sussista l’identità del fatto storico, da valutare nella triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a un imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per operazioni dolose atte a cagionare il dissesto societario, in danno di una società a responsabilità limitata.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, poi integrato da una memoria con quattro motivi nuovi. La difesa ha anche chiesto la trattazione orale. La parte civile costituita ha depositato memoria conclusionale e nota spese.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. In via preliminare rileva che la richiesta di trattazione orale è inammissibile, perché i ricorsi assegnati alla Settima Sezione penale sono trattati in camera di consiglio non partecipata ex art. 611 cod. proc. pen.
Nel merito, il primo motivo principale e il primo motivo nuovo — che denunciano la violazione degli art. 649 cod. proc. pen. e 4, Prot. 7, CEDU nonché un vizio di motivazione in riferimento a una specifica imputazione — sono manifestamente infondati. La Corte ribadisce che è configurabile il concorso tra l’omesso versamento dell’IVA e la bancarotta impropria mediante operazioni dolose, essendo diversi i beni giuridici tutelati e non comportando le parziali interferenze fattuali un concorso apparente di norme, richiamando Sez. III n. 11064 del 2021.
Quanto al ne bis in idem, i giudici di legittimità richiamano la giurisprudenza costituzionale, in particolare la Corte cost. n. 200 del 2016: l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da valutare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la sola identità della condotta, secondo Sez. I n. 41867 del 2024, Sez. II n. 52606 del 2018, Sez. III n. 21994 del 2018 e Sez. IV n. 54986 del 2017. Tale situazione non ricorre nel caso concreto, poiché l’omesso versamento dell’IVA è stato semmai il comportamento che ha determinato l’evento del dissesto societario.
Il secondo motivo principale e il secondo e terzo motivo nuovo, con cui si censura la prova dell’elemento oggettivo e soggettivo dei reati di bancarotta, sono generici e, comunque, non consentiti: la difesa pretende di esibire direttamente alla Corte le prove e di prospettarne una diversa lettura, operazione estranea al sindacato di legittimità. Il terzo motivo principale e il quarto motivo nuovo, in punto di trattamento sanzionatorio, sono generici e manifestamente infondati: i giudici di merito hanno posto in bilanciamento in regime di equivalenza le attenuanti generiche e le aggravanti ex art. 219 legge fall., determinando non arbitrariamente la pena (richiamata Sez. Un. n. 21039 del 2011).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla è dovuto per le spese della parte civile, per la tardività della memoria e per il mancato contributo alla dialettica processuale, richiamate Sez. VII n. 7852 del 2021 e Sez. Un. n. 877 del 2023.
Nota della Redazione
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