Deposito telematico tardivo della ricevuta: rileva l’invio entro le 24 (Cass. pen. Sez. V n. 40474 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo penale telematico, la tempestività del deposito dell’atto di impugnazione va verificata avendo riguardo al momento dell’invio dell’atto attraverso il portale, attestato dal relativo identificativo, e non a quello, successivo e non governabile dalla parte, di generazione della ricevuta di avvenuto deposito. Ove la ricevuta non sia tempestiva, l’attestazione di invio costituisce l’unico adempimento nella disponibilità della parte e, dunque, il solo criterio di verifica della tempestività. La disciplina del deposito telematico, per espressa indicazione dell’art. 111-bis, comma 2, cod. proc. pen., svolge funzione di garanzia e non può tradursi in una preclusione processuale lesiva del diritto di difesa. Il rischio tecnologico grava sull’Amministrazione e non sulla parte, in conformità ai principi convenzionali di proporzionalità e di effettività della tutela giurisdizionale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, rilevando la tardività del deposito. L’atto era stato trasmesso dal difensore tramite il portale dei depositi penali alle ore 23:58 dell’ultimo giorno utile, ma la ricevuta di avvenuto deposito era stata generata dal sistema alle ore 00:01 del giorno successivo.
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 585 cod. proc. pen., 24, comma 6-bis, d.l. n. 137 del 2020 e 87 d.lgs. n. 150 del 2022, sostenendo che la Corte territoriale, nel valutare la tempestività, avrebbe dovuto considerare l’orario di effettiva ricezione dell’atto e non il solo rilascio della ricevuta, il cui ritardo non può ripercuotersi in danno della parte.
La Motivazione della Corte
La Corte accede al fascicolo processuale in ragione della tipologia del vizio dedotto, richiamando Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro. Dall’esame degli atti emerge che l’appello è stato inserito sul portale alle ore 23:58 del 10 settembre 2024 e inviato alle ore 00:01 dell’11 settembre, con ricevuta che riflette tale sequenza. La questione concerne quindi la rilevanza, ai fini della tempestività, del momento dell’invio rispetto a quello dell’accettazione automatica.
Il sistema del deposito telematico trova fondamento nell’art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 e modificato dal d.lgs. n. 31 del 2024, che sancisce l’obbligatorietà della modalità telematica. Il quadro è completato dagli artt. 87 e 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, dal d.m. n. 217 del 2023, dal d.m. n. 44 del 2011 e dal d.m. n. 206 del 2024, che fissa al 1° gennaio 2025 l’obbligo generalizzato per i soggetti esterni. Le modalità tecniche sono disciplinate dall’art. 13-bis del d.m. n. 44 del 2011, come modificato, che àncora la ricezione alla generazione della ricevuta, salvo anomalie bloccanti, e dall’art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen., che reputa rispettato il termine se l’accettazione avviene entro le ore 24:00.
La Corte ricostruisce il “circuito garantito” a fasi scandite: inserimento, controllo di coerenza e accettazione automatica. La ricevuta assolve una funzione di mera attestazione dell’esito del controllo, senza incidere sull’area dell’adempimento, che resta nella sfera di disponibilità della parte. Ove la generazione della ricevuta non sia tempestiva, rileva dunque l’attestazione di invio, unico criterio di verifica della tempestività.
La disciplina svolge funzione di garanzia e non può tradursi, per eventi tecnici imprevedibili, in una preclusione processuale lesiva delle esigenze che ne sono a fondamento. È richiamata Sez. 2, n. 47737 del 10/12/2024, Zhang, nonché il principio di effettività della tutela desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. e dai parametri convenzionali ed eurounitari, con il richiamo a Corte EDU, Xavier Lucas c. Francia e a Patricolo e altri c. Italia. Il rischio tecnologico va allocato in capo all’Amministrazione, prevenendo derive di iperformalismo digitale. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Roma per il giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.