Inammissibilità “allo stato” non forma giudicato sulla riparazione per errore giudiziario (Cass. pen. Sez. IV n. 35900 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia che dichiara inammissibile, allo stato, la domanda di riparazione per errore giudiziario per la mancanza di requisiti formali non integra un giudicato ostativo. Trattandosi di decisione in rito, essa non preclude la proposizione di una nuova istanza, purché entro il termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione. La qualificazione dell’istanza va operata avendo riguardo al suo effettivo contenuto: la domanda di riparazione del pregiudizio subito da chi, condannato in via definitiva, sia stato prosciolto in sede di revisione appartiene all’art. 643 cod. proc. pen., mentre l’art. 314 cod. proc. pen. repara la detenzione provvisoria rivelatasi ingiusta. Il Ministero dell’Economia è privo di interesse a impugnare la statuizione che liquida l’indennizzo anche in favore di congiunti non richiedenti, restando invariato l’importo parametrato al pregiudizio sofferto dal de cuius.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, con ordinanza del 15 aprile 2025, ha accolto la domanda di riparazione per errore giudiziario proposta, ai sensi dell’art. 643 cod. proc. pen., dalla coniuge di un soggetto deceduto, riconoscendo il diritto e liquidando in via complessiva la somma di euro 99.080 in favore dell’istante e degli altri soggetti indicati ai sensi dell’art. 644 cod. proc. pen..
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, articolando più motivi: l’intervenuto giudicato di rigetto sulla precedente istanza, la decadenza ex art. 646, comma 4, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione della domanda come riparazione per ingiusta detenzione, la liquidazione a favore di soggetti non richiedenti e l’omessa considerazione del proscioglimento solo parziale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sulla qualificazione della domanda. Il sistema appresta due rimedi distinti per presupposti e conseguenze: l’art. 643 cod. proc. pen. assicura la riparazione a chi, condannato con sentenza definitiva, sia poi prosciolto in sede di revisione; l’art. 314 cod. proc. pen. repara il danno di chi subisce la detenzione provvisoria nel corso del procedimento. Gli istituti divergono nel tetto risarcitorio e nella rilevanza della colpa grave. La Corte rileva che l’istanza in atti, intestata alla riparazione per ingiusta detenzione e richiamante sia l’art. 314 sia l’art. 643 cod. proc. pen., nel suo contenuto invocava in realtà la riparazione per errore giudiziario. La Corte territoriale, pertanto, l’ha correttamente valutata ai sensi dell’art. 643 cod. proc. pen., decurtando dall’importo il periodo corrispondente alla pena che sarebbe stata irrogata per la parte di condotta non caducata.
Il primo e il secondo motivo sono infondati. Il procedimento di riparazione, pur ispirato ai principi del processo civile, attiene a un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporta il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, ivi compreso quello di acquisire i documenti necessari, purché conosciuti o conoscibili dalle parti. Su tale premessa la Corte esclude che l’ordinanza di inammissibilità allo stato, fondata sulla mancata prova della qualità di coniuge e sulla omessa indicazione degli altri legittimati, sia una pronuncia di rigetto nel merito. Si tratta di decisione in rito, che non acquista autorità di cosa giudicata e non preclude una nuova domanda, purché proposta entro il termine di decadenza di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione.
Il quarto motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La riparazione ha natura indennitaria, conseguente a un atto lecito dannoso, e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i prossimi congiunti subentrano nel diritto al ristoro commisurato al pregiudizio sofferto dal defunto. Ne deriva che, se la domanda è proposta da un solo congiunto, questi ha diritto all’intera somma liquidabile; se più congiunti richiedono o intervengono, l’importo va ripartito. Poiché l’indennizzo non muta al variare del numero dei richiedenti, solo l’istante subisce un pregiudizio dalla statuizione che liquida anche a favore di soggetti non intervenuti, mentre in capo al Ministero difetta un interesse concreto e attuale alla rimozione.
Il quinto motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva già quantificato l’indennizzo escludendo la parte di detenzione sofferta in ragione del titolo non oggetto di revisione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del Ministero ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in euro mille, oltre accessori.
Nota della Redazione
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