Sequestro finalizzato a confisca e limiti di impignorabilità delle pensioni (Cass. pen. Sez. II n. 40478 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, nella quale rientrano gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. È dunque inammissibile il ricorso che, pur formalmente deducendo la violazione di legge, si risolva in una censura di motivazione. I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di pensione previsti dall’art. 545 cod. proc. civ. si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, con decreto del 24 giugno 2025, disponeva il sequestro preventivo della pratica di erogazione dell’indennità di invalidità civile, con trattenuta alla fonte della somma destinata ai futuri pagamenti mensili, nonché della somma di € 13.850,25; in via subordinata, dei beni nella disponibilità dell’indagato per l’equivalente valore del profitto del reato. Il Tribunale del riesame di Avellino confermava il decreto con ordinanza del 7 luglio 2025.

Il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione. Deduceva, con il primo motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sul fumus commissi delicti: la Commissione medica dell’INPS aveva riconosciuto l’invalidità civile totale al 100% e lo stato di portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 legge n. 104/1992, mentre il Tribunale si era basato su osservazioni della Polizia Giudiziaria. Con il secondo motivo eccepiva l’insussistenza del periculum in mora e la violazione degli artt. 2, 32 e 38 Cost., perché il sequestro dell’intera pensione privava un soggetto di 82 anni, gravemente malato, dell’unica fonte di sostentamento.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ribadito la regola di ammissibilità del ricorso avverso i provvedimenti in materia di sequestro. Il controllo di legittimità è circoscritto alla violazione di legge, comprendendosi in tale nozione gli errores in iudicando e in procedendo e i soli vizi di motivazione così radicali da rendere l’argomentazione del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Sul punto la Corte richiama Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023.

Nel caso concreto, il ricorso risultava apparentemente proposto per violazione di legge, ma reiterativo delle censure già svolte in sede di riesame. Il Tribunale aveva risposto esaurientemente, motivando sulla sussistenza del fumus commissi delicti e sul periculum in mora. In particolare, con ragionamento logico e coerente, aveva richiamato l’attività di osservazione della Guardia di Finanza, da cui emergeva che l’indagato si muoveva in maniera agile e autonoma, deambulava, conduceva l’autovettura, si recava in vari luoghi della città, faceva la spesa e parlava al telefono durante tali attività. Il primo motivo è stato pertanto dichiarato inammissibile, perché censurava in realtà un vizio di motivazione, e non la violazione di legge prevista dall’art. 325 cod. proc. pen.

Quanto al secondo motivo, la contestazione sul periculum era generica: non riguardava l’impossibilità di protrarre le conseguenze del reato, ma gli effetti del sequestro sulla situazione dell’indagato. Sul punto il Tribunale aveva applicato correttamente la giurisprudenza di legittimità secondo cui i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato, richiamando Sezioni Unite n. 26252 del 24/02/2022.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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