Nozione di privata dimora e speciale tenuità del danno nel furto (Cass. pen. Sez. VII n. 10162 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen., la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione e comprende il luogo in cui la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata. La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio. Il ricorso che non argomenti sull’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento di prova sull’iter motivazionale della decisione impugnata è inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

Il condannato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: la mancata acquisizione del supporto contenente la registrazione delle conversazioni telefoniche, da cui sarebbe derivata l’inutilizzabilità della prova; l’erronea configurazione del reato ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen.; il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente non argomenta sull’incidenza che l’eventuale eliminazione dell’elemento di prova avrebbe avuto sull’iter argomentativo a sostegno della decisione impugnata, come richiesto da Sez. 2 n. 7986 del 2016.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte ribadisce che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione e si riferisce al luogo in cui la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, secondo il principio di Sez. 4 n. 48767 del 2019. La Corte di merito, a fronte della prospettazione non specifica dell’atto di appello, ha accertato che la persona offesa esplicava nel container atti della vita privata, avendolo adibito anche a propria abitazione diurna, rendendo così una motivazione congrua e conforme al diritto.

Il terzo motivo è inammissibile. La concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, come affermato da Sez. 2 n. 5049 del 2021 e Sez. 4 n. 6635 del 2017. La prospettazione difensiva, fondata su una fattura di acquisto di euro cinquecento e sul decorso di sei anni dall’acquisto, non consente di attribuire alla res un valore irrisorio.

La Corte rileva inoltre che la manifesta infondatezza dell’allegazione non consente di annullare in parte qua la pronuncia, poiché l’eventuale accoglimento non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, secondo il principio di Sez. 2 n. 10173 del 2015. La memoria difensiva non modifica tale esito. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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