Trattenimento straniero fotocopia passaporto non esclude pericolo di fuga (Cass. pen. Sez. I n. 40518 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della convalida del trattenimento amministrativo dello straniero, l’esibizione in udienza di una mera fotocopia del passaporto non integra il possesso di un documento valido per l’espatrio richiesto dall’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 e non elide né attenua il pericolo di fuga che l’art. 13, comma 4-bis, lett. a), T.U.I. ricollega proprio al mancato possesso di tale documento. La mancata consegna, o comunque messa a disposizione degli uffici, dell’originale del passaporto costituisce condizione ostativa all’adozione di una misura alternativa al trattenimento. Il giudice della convalida deve quindi compiere uno scrutinio rigoroso sulla sussistenza di tale presupposto, restando irrilevanti, in sua assenza, gli ulteriori elementi valorizzati con riguardo alla vita privata e al percorso di integrazione sociale. È ammissibile, e va delibato con il rito speciale, il ricorso per cassazione del Ministero dell’Interno avverso il decreto di non convalida.

Il Fatto

Il Questore di Torino aveva disposto il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per il rimpatrio. Il Giudice di pace, investito della convalida, non ha convalidato il provvedimento e ha disposto la liberazione del trattenuto. A fondamento della decisione il giudice ha posto l’attenuazione del pericolo di fuga, desunta dall’esibizione in udienza di una fotocopia del passaporto, la necessità di tutelare la vita privata del giovane in ragione dell’età e del percorso sociale e formativo, e l’inidoneità del trattenimento a fronte di un progetto di integrazione presso una comunità.

Avverso tale decreto il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 13, commi 2, lett. b), 4-bis, lett. a) e lett. d), e 14, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 286/1998. L’Amministrazione ha censurato la valutazione del giudice, osservando che il presupposto delle misure alternative è il possesso di un passaporto o documento equipollente in corso di validità e che la sola copia non consente di elidere il rischio di fuga. La difesa dell’interessato ha depositato memoria insistendo per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto affrontato il profilo dell’ammissibilità. L’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 prevede il ricorso per cassazione contro i decreti di convalida e di proroga. Il Collegio ha ritenuto che il riferimento ai soli provvedimenti positivi sia frutto di una formulazione incompleta e che, secondo l’intenzione del legislatore, la previsione vada riferita a tutte le decisioni in materia di convalida, comprese quelle di non convalida.

Quanto al rito, la Corte ha osservato che la questione era già presente prima dell’intervento dell’art. 18-bis d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024, che ha ammesso il ricorso per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 606 cod. proc. pen. Il rito ridisegnato dalla Corte costituzionale n. 39 del 2025 si applica, secondo la Sezione, anche al ricorso del Ministero: sarebbe arbitrario frazionare la disciplina tra regole di competenza e regole di rito, e si giungerebbe altrimenti all’irragionevole esito di un sindacato più ampio per la parte pubblica rispetto alla parte privata trattenuta.

Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 14, comma 1-bis, T.U.I., che subordina la facoltà del questore di disporre misure alternative al trattenimento al possesso di un passaporto o documento equipollente in corso di validità e all’assenza di espulsione disposta per pericolosità sociale. La norma recepisce l’art. 15, par. 1, della direttiva 2008/115/CE, che consente il trattenimento solo quando non siano efficacemente applicabili misure meno coercitive e sussista un rischio di fuga o sia ostacolato il rimpatrio.

Nel caso concreto lo straniero si era limitato a esibire una fotocopia del passaporto, non equiparabile a un documento valido per l’espatrio. La mancata consegna dell’originale costituisce condizione ostativa all’adozione di una misura alternativa e non esclude il rischio di fuga, che l’art. 13, comma 4-bis, lett. a), T.U.I. collega al mancato possesso di un documento valido per l’espatrio. La Sezione ha richiamato la sentenza El Dridi, C-61/11, della Corte di giustizia UE, che impone di privilegiare misure meno coercitive ma non vieta di subordinarle a condizioni idonee a garantire il rimpatrio.

Ha quindi errato il Giudice di pace nel non convalidare il trattenimento in assenza di un rigoroso scrutinio sulla possibilità di adottare misure alternative e in assenza della verifica del possesso del documento. Gli argomenti sulla vita privata e sull’integrazione perdono rilievo di fronte a tale carenza. Il provvedimento è stato annullato senza rinvio, poiché la non convalida è immediatamente esecutiva e la liberazione già avvenuta rende inutile la prosecuzione del giudizio di convalida.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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