Occultamento contabile sussiste anche se documenti reperibili da terzi (Cass. pen. Sez. 7 n. 1553 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, l’occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 non richiede che l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari sia assoluta, sussistendo anche quando è necessario procedere all’acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde. Il reato deve essere escluso, per mancanza di offensività, solo nel caso in cui il risultato economico delle operazioni possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore. La prova del dolo specifico di evasione può essere desunta attraverso un processo logico-inferenziale analogo a quello del procedimento indiziario, basato su fatti esterni oggettivi aventi valore sintomatico, valutati con il supporto di massime di esperienza. Il controllo di legittimità della Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale operante nel settore dei trasporti, era stato condannato per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 per non aver conservato e consegnato alla Guardia di finanza la documentazione contabile relativa a 26 fatture emesse nei confronti di un’unica società cliente. La Corte di Appello di Torino aveva confermato la condanna, rigettando i motivi di appello. Avverso tale sentenza, la difesa aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e all’elemento soggettivo del reato, sostenendo l’insussistenza della fattispecie per l’assenza della finalità di evasione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente inquadrato il motivo di ricorso come inammissibile, poiché riproduttivo di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito e prefigurante una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Ha richiamato, sul punto, la giurisprudenza secondo cui il controllo di legittimità non deve verificare se la decisione di merito sia la migliore possibile, ma solo se essa sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Quanto alla configurabilità del reato, la Corte ha ricordato che l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando si renda necessaria l’acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde; il reato deve essere escluso, per mancanza di offensività, solo se il risultato economico delle operazioni risulti accertabile in base ad altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore, circostanza non emersa nel caso di specie. Nella vicenda, solo 5 delle 26 fatture contestate erano state prodotte in dibattimento dall’imputato, con la conseguenza che almeno 21 risultavano non reperibili presso l’obbligato alla custodia.
Con riguardo all’elemento soggettivo, la Corte ha ribadito che la prova del dolo specifico richiesto dalla norma può essere desunta, sulla base di massime di esperienza, dalla titolarità di un’attività commerciale effettivamente operante e produttiva di reddito, nonché dalle modalità esecutive dell’azione: nel caso concreto, l’atteggiamento tenuto nel corso delle indagini e la mancata produzione della documentazione sono stati considerati elementi sintomatici idonei a radicare la prova logica del fatto-reato.
La Corte ha concluso dichiarando il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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