Ricettazione attenuata e prescrizione: rileva la pena del reato base (Cass. pen. Sez. II n. 8106 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ipotesi attenuata della ricettazione non integra una fattispecie autonoma di reato, ma una circostanza del delitto previsto dall’art. 648, comma 1, cod. pen.; ai fini della prescrizione si ha quindi riguardo, in ossequio all’art. 157, comma 2, cod. pen., alla pena stabilita dal primo comma della medesima norma e non a quella diminuita. Il dolo di ricettazione può desumersi dall’insieme delle modalità dell’azione e non dal solo fatto dell’incasso del titolo; la presentazione all’incasso, seguita da un repentino allontanamento davanti alle verifiche dell’operatore bancario, è condotta rivelatrice di mala fede e non di semplice colpa. Il riconoscimento della speciale tenuità del danno, fondato unicamente sul valore della cosa, preclude la concessione delle attenuanti generiche o della comune attenuante del danno, per evitare duplicazioni di valutazioni favorevoli sul medesimo parametro.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Torino per ricettazione, con riconoscimento dell’ipotesi lieve prevalente sulla contestata recidiva. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 12/09/2024, ha confermato la condanna. L’imputato si era presentato in banca per incassare un assegno di provenienza furtiva, sostenendo di averlo ricevuto dalla persona offesa come corrispettivo per lavori eseguiti presso la sua abitazione. Si allontanò non appena il cassiere si recò a contattare la titolare del conto per verificare la legittimità del titolo.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: vizio di motivazione sul dolo, mancata qualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen., censure sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva, mancata declaratoria di prescrizione. Il Pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I primi due motivi, trattati congiuntamente per la loro connessione, sono manifestamente infondati. I giudici di merito hanno accertato che l’imputato si presentò ad incassare l’assegno di provenienza furtiva, ne sostenne la provenienza lecita e si allontanò quando l’operatore si attivò per le verifiche. Tali circostanze sono evocative del dolo: la difesa incentra la censura su un solo frammento della condotta, l’incasso, senza confrontarsi con il complessivo contesto.

La Corte sottolinea che il gesto di incassare il titolo non dimostra di per sé la buona fede, perché anche quel frangente è rivelatore di mala fede, come comprovato dal repentino allontanamento. Ciò esclude che la condotta sia riconducibile a colpa, a prescindere dall’esito dell’indagine sulla credibilità della versione alternativa offerta dall’imputato.

Le censure sul trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate e generiche. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen.; è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, evenienza esclusa nel caso concreto. Anche la mancata esclusione della recidiva è adeguatamente motivata con riferimento ai precedenti penali e all’assenza di resipiscenza.

Quanto all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte richiama il principio secondo cui va esclusa la riconoscibilità dell’attenuante comune quando il valore della cosa ricettata costituisca l’unico elemento di valutazione per il riconoscimento dell’ipotesi attenuata, per evitare la duplicazione di circostanze favorevoli basate sul medesimo parametro (Sez. 2, n. 43394 del 17/10/2003, Marcianò). Nel caso di specie l’attenuante speciale è stata fondata proprio sulla modesta ricaduta patrimoniale del danno.

L’ultimo motivo è manifestamente infondato. È errata la prospettazione difensiva che non tiene conto dell’orientamento consolidato secondo cui l’ipotesi attenuata della ricettazione non è fattispecie autonoma; ai fini della prescrizione rileva la pena stabilita dall’art. 648, comma 1, cod. pen. (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro; Sez. 7, ord. n. 240 del 3/12/2024, dep. 2025, Liotta; Sez. 2, n. 30252 del 13/06/2024, Cimini). Il reato, consumato in epoca prossima al 19 agosto 2016, si prescriverà il 19 agosto 2026. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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