Ricorso inammissibile per motivi riproduttivi di censure già vagliate (Cass. pen. Sez. VII n. 40587 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché manifestamente infondato, il ricorso per cassazione che riproponga profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e adeguati. La valutazione della Corte d’appello in ordine all’elemento oggettivo e a quello soggettivo del reato, sorretta da motivazione logica, coerente e puntuale, non è sindacabile in sede di legittimità quando il ricorrente si limiti a contrapporre una diversa lettura degli stessi atti. La mancata richiesta di perizia psichiatrica nel giudizio di secondo grado e l’assenza di un nesso concreto tra il disturbo della personalità e la condotta incriminata escludono la fondatezza della censura sulla capacità di intendere e di volere.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 06.02.2025, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e altro. Ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, con i quali ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.
Le censure investivano l’affermazione di penale responsabilità, la negata perizia psichiatrica diretta all’accertamento della capacità di intendere e di volere, la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato per asserita inidoneità minatoria della condotta di fuga e, infine, l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 635, comma 2, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione riunisce i primi due motivi, con i quali si contestava la responsabilità e, in particolare, il diniego della perizia psichiatrica. Li ritiene manifestamente infondati e riproduttivi di censure già vagliate dalla Corte territoriale.
I giudici d’appello hanno valorizzato l’assenza di una specifica richiesta nel giudizio di secondo grado e la mancanza di un nesso concreto fra la condotta incriminata e il disturbo della personalità del ricorrente, alle pagine 3-6 della sentenza impugnata. La Corte conferma la correttezza di tale percorso argomentativo.
Il terzo e il quarto motivo riguardano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 337 cod. pen., per asserita inidoneità minatoria della condotta di fuga. La Corte li reputa manifestamente infondati e riproduttivi di doglianze già disattese, avendo la Corte territoriale motivato in modo logico, coerente e puntuale sulla pericolosità della condotta per l’incolumità pubblica e per quella degli agenti.
Il quinto e il sesto motivo attengono all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 635, comma 2, cod. pen. Anche questi sono riproduttivi di censure già esaminate e, comunque, infondati: i giudici d’appello hanno ritenuto dimostrata la volontà di danneggiare alla luce della consapevole scelta del ricorrente di sottrarsi ai controlli di polizia.
La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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