L’inammissibilità del ricorso per cassazione in materia cautelare. (Cass. pen. Sez. 2 n. 9173 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto. Sono inammissibili le censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Al giudice di legittimità spetta il compito di verificare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, in funzione di tribunale del riesame, aveva confermato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari con cui era stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti dell’indagato per il reato di tentata estorsione.
Il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, con cui lamentava la violazione dell’art. 273, comma 1, cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria. La difesa sosteneva che il quadro indiziario si fondasse esclusivamente su dichiarazioni delle persone offese tra loro difformi, in particolare riguardo alla correlazione tra la condotta violenta e la pretesa di consumare gratuitamente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha valutato il ricorso alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il sindacato in materia di misure cautelari non può tradursi in una rivalutazione del merito. Si è fatto riferimento alle pronunce che richiedono una denuncia di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione, citando i precedenti Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017 e Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016.
Nel caso di specie, la difesa mirava a sovrapporre all’interpretazione delle risultanze probatorie una diversa valutazione del materiale probatorio, per giungere ad una decisione differente. La Corte ha chiarito che il ricorso si risolveva in generiche deduzioni versate in fatto, prive di censure riconducibili ai vizi scrutinabili in sede di legittimità, incorrendo nel vizio di genericità sotto il profilo del difetto di specificità estrinseca.
Il provvedimento impugnato non presentava il vizio denunciato, avendo valutato la sussistenza del quadro indiziario in modo coerente con le emergenze investigative. La Suprema Corte ha inoltre rilevato che anche il dichiarante indicato dalla difesa aveva sostanzialmente confermato la versione della moglie riguardo alla pretesa dell’indagato di consumare gratuitamente, poiché la parte offesa aveva dichiarato di essere stata costretta a somministrare il pasto senza ricevere il corrispettivo.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha disposto gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., non conseguendo la rimessione in libertà dell’indagato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 94 c.p.p. – Termine per l'intervento
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure