Termine perentorio per discussione orale in appello e rinvio ufficio (Cass. pen. Sez. VI n. 28758 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’appello cartolare disciplinato dall’art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la richiesta di discussione orale deve essere formulata nel termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza. Spirato inutilmente detto termine, la scelta della trattazione scritta si consolida in modo irretrattabile e il successivo rinvio d’ufficio dell’udienza, anche se disposto per impedimento del giudice relatore e per ragioni indipendenti dalla volontà dell’imputato, non rimette in termini la parte né riapre le facoltà ormai precluse. Fa eccezione la sola nullità degli atti introduttivi del giudizio, che, incidendo sulla regolare instaurazione del contraddittorio, impedisce il perfezionamento del rapporto processuale. Ne consegue che la celebrazione del processo con rito camerale non partecipato, dopo il rinvio, non integra alcuna nullità generale a regime intermedio.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza con cui due imputati erano stati condannati per il delitto di cui agli artt. 110 e 336 cod. pen. e, uno solo di essi, anche per la contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore ha proposto ricorso per cassazione.
Con un primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per omessa notificazione del rinvio dell’udienza di appello: fissata la trattazione al 27 maggio 2025, il difensore aveva ricevuto regolare notificazione del decreto di citazione, delle conclusioni scritte del Procuratore generale e aveva depositato conclusioni scritte senza chiedere la trattazione orale. Solo il 22 ottobre 2025 aveva appreso che l’udienza era stata rinviata, per impedimento del consigliere relatore, al 21 ottobre 2025. Con un secondo motivo ha dedotto l’estinzione per prescrizione della contravvenzione, maturata prima del giudizio di appello. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio sul capo prescritto e l’inammissibilità nel resto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato per primo il motivo sulla mancata notificazione del rinvio. La disciplina emergenziale dell’art. 23-bis citato prevede che la corte di appello proceda in camera di consiglio senza l’intervento delle parti, salvo richiesta scritta di discussione orale, da formularsi nel termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza. La norma è applicabile alle impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, tra cui quella in esame.
La Corte ha ricostruito il contrasto interpretativo sul rinvio d’ufficio. Secondo un primo orientamento, citato dalla difesa, il differimento a data fissa per ragioni organizzative, senza svolgimento di attività processuale, non rende tardiva la richiesta di trattazione orale, da calcolare con riguardo alla data di rinvio, con conseguente nullità generale a regime intermedio.
Il Collegio ha aderito all’opposta impostazione, secondo cui il superamento del termine perentorio consolida la trattazione scritta, con irrilevanza delle vicende personali dell’imputato e delle ragioni del rinvio diverse dalla nullità degli atti introduttivi. La perentorietà del termine risponde all’esigenza di assicurare certezza alle modalità di celebrazione del giudizio. Una volta spirato inutilmente, la scelta del rito cartolare diviene irretrattabile: diversamente il termine perderebbe ogni funzione, potendo essere eluso a ogni differimento.
La sola eccezione è costituita dalla nullità degli atti introduttivi, unica ipotesi in cui il difetto di instaurazione del contraddittorio impedisce il perfezionamento del rapporto processuale e impone il rinnovo degli atti. Il primo motivo è stato quindi rigettato.
Il secondo motivo è stato invece accolto: il termine massimo di prescrizione della contravvenzione è di cinque anni e il reato, commesso il 20 luglio 2017, si è prescritto il 20 luglio 2022, prima della sentenza di secondo grado. La Corte ha annullato senza rinvio sul capo 1 e, ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., ha rideterminato la pena eliminando l’aumento per la continuazione, fissandola in mesi dieci di reclusione.
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Nota della Redazione
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