Appello cautelare, cognizione limitata ai fatti nuovi dedotti (Cass. pen. Sez. I n. 33879 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo. Il suo controllo è limitato alla correttezza giuridica e all’adeguatezza della motivazione in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o cautelare. Ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata. Negli stessi limiti l’effetto devolutivo segna l’ampiezza del successivo sindacato di legittimità: è inammissibile il ricorso che contesti l’esistenza stessa dei pericula liberatis, eccedendo l’ambito di cognizione originato dall’istanza ex art. 299 cod. proc. pen., che aveva ad oggetto la sola sostituzione della misura e poneva una questione di mera adeguatezza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari anche con dispositivo elettronico. La Corte di appello, Sezione distaccata, aveva rigettato l’istanza; il Tribunale del Riesame aveva respinto l’appello, ritenendo ancora attuale il pericolo di reiterazione.

Avverso tale ordinanza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per mancanza e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente censurava la valutazione statica delle pregresse vicende giudiziarie, l’omessa considerazione del controllo da remoto consentito dal braccialetto elettronico e il mancato esame delle conclusioni della perizia balistica.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio, più volte ribadito, secondo cui nel giudizio di appello cautelare il Tribunale non rivaluta le condizioni che legittimano la misura, dovendosi limitare a controllare che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata sugli allegati fatti nuovi. Richiama sul punto Sez. 3, n. 45314 del 04.10.2023, Sez. 2, n. 18130 del 13.04.2016 e Sez. 3, n. 43112 del 07.04.2015.

Da qui la delimitazione del thema decidendum: i motivi del ricorrente, volti a contestare l’esistenza stessa dei pericula liberatis, eccedono l’ambito di cognizione originato dall’istanza ex art. 299 cod. proc. pen., che riguardava la sola sostituzione della misura e poneva una questione di mera adeguatezza.

Nel merito, l’ordinanza impugnata motiva in concreto sul pericolo di reiterazione, desunto dalla pericolosità del ricorrente e dalla impossibilità di una prognosi favorevole. A fronte di una motivazione puntuale, il ricorso è giudicato assertivo e aspecifico: non adduce elementi di novità ed è diretto a una rilettura della perizia già valutata in sede di merito, non idonea a superare l’effetto preclusivo del giudicato cautelare.

La Corte ribadisce altresì che, per la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta dai motivi dedotti e dal decisum del provvedimento gravato: con l’appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto all’istanza di primo grado, né il giudice ad quem può estendere d’ufficio la cognizione a questioni non esaminate dal giudice a quo (Sez. 3, n. 30483 del 28.05.2015; Sez. 1, n. 43913 del 02.07.2012). Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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