Concorso nel reato e ruolo di palo: no all’attenuante della minore partecipazione (Cass. pen. Sez. VII n. 8206 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il concorrente nel reato che si limiti a svolgere il ruolo di palo, agevolando l’azione di altro soggetto, non ha automaticamente diritto all’attenuante della minore partecipazione di cui all’art. 114, comma 1, cod. pen., quando il giudice di merito abbia accertato un comune intento criminoso e modalità di azione identiche. La relativa censura non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, né ravvisare travisamento dei fatti ove la ricostruzione storica risulti congruamente argomentata.

Il Fatto

La vicenda riguarda un episodio di tentata rapina ai danni di una persona offesa, alla quale due giovani, agendo insieme, tentarono di sottrarre lo zaino e, per procurarsi l’impunità, la minacciarono di morte brandendo una bottiglia di vetro rotta. Uno dei due soggetti rimase ignoto. L’imputato è stato condannato nei gradi di merito e ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce.

La difesa ha dedotto due motivi: la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’attenuante della minore partecipazione, non essendo il ruolo dell’imputato riconducibile a quello di palo, e vizi di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di tentata rapina per il quale era intervenuta condanna.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, incentrato sulla mancata applicazione dell’art. 114 cod. pen. Il rilievo è dichiarato non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, trovandosi di fronte a una motivazione esente da evidenti illogicità.

La ricostruzione dei fatti è puntuale. La persona offesa ha costantemente riferito di due giovani stranieri che si erano impossessati del suo zaino e che, nel tentativo di procurarsi l’impunità, l’avevano minacciata di morte brandendo una bottiglia di vetro rotta. Dal racconto emerge che i due hanno agito insieme, mossi da un comune intento criminoso e con le medesime modalità.

La Corte chiarisce che è irrilevante chi dei due avesse materialmente indosso lo zaino: è impensabile che, per essere considerati concorrenti nel reato, dovessero necessariamente tenerlo insieme. Il ruolo assunto da ciascuno non vale quindi a fondare una partecipazione di minima importanza.

Quanto al secondo motivo, la valutazione è assorbita dalla ricostruzione dei fatti appena esposta. Nessun travisamento dei fatti è ravvisabile nel caso in esame, tale da condurre a una diversa ricostruzione storica, né in ordine alla rilevanza e attendibilità delle prove. La Corte ribadisce il limite del giudizio di legittimità: non è consentito sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito.

La Corte di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, applicando corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *