Prescrizione e sospensione legge Orlando per reati 2017-2019 (Cass. pen. Sez. 7 n. 1493 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del decorso del termine di prescrizione, introdotta dall’art. 1, comma 13, legge n. 103/2017 (c.d. legge Orlando), si applica ai reati commessi a decorrere dal 3 agosto 2017. Ne consegue che, per le contravvenzioni commesse in data successiva, il termine di prescrizione resta sospeso, tra il primo e il secondo grado di giudizio, per il periodo di un anno e sei mesi. La doglianza relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, quando il calcolo non tenga conto della citata sospensione, è inammissibile in sede di legittimità, perché basata su un motivo non deducibile. La remissione della questione di legittimità costituzionale disposta da un diverso giudice di merito non incide sul procedimento in corso dinanzi ad altra autorità giudiziaria.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 28 gennaio 2025, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Vasto, ha rideterminato la pena per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992, commesso in data 5 luglio 2019, nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda.
L’imputato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la violazione di legge in relazione all’art. 157 cod. pen. per la mancata declaratoria dell’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia di appello. Con successiva memoria, il difensore ha segnalato che la Corte di appello di Lecce aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine all’applicabilità della sospensione c.d. legge Orlando ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, da ritenersi definitivamente abrogata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto il motivo proposto non è deducibile in sede di legittimità. La contravvenzione è stata commessa in data 5 luglio 2019, quindi successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che si applica ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017.
Alla data di emissione della sentenza di appello, il 28 gennaio 2025, il termine di prescrizione non era ancora decorso. La Corte ha precisato che, nel computo del termine per il reato contravvenzionale, deve essere incluso il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando, maturato tra il primo e il secondo grado di giudizio.
Quanto alla remissione della questione di legittimità costituzionale segnalata dal ricorrente, la Corte l’ha giudicata priva di pregio, poiché attiene ad altro procedimento pendente dinanzi a una diversa Corte di appello e, pertanto, non può assumere rilievo nel presente giudizio di legittimità.
Dall’accertata inammissibilità del ricorso discende, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ragioni di esonero.
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Nota della Redazione
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