Esigenze cautelari e decorso del tempo: obbligo di valutazione specifica (Cass. pen. Sez. I n. 33885 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, per i reati per i quali l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati deve essere espressamente considerato dal giudice. Esso può integrare gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, quando si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Il giudice deve indicare i dati specifici sulla condotta tenuta durante tale periodo e la loro incidenza sulla persistenza o sul superamento delle presunzioni, nonché sulla tipologia della misura applicabile. La richiesta di retrodatazione dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato può essere proposta una sola volta, nel termine di venti giorni.
Il Fatto
Con ordinanza del 9 marzo 2026 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia in carcere nei confronti di due indagati, raggiunti da gravi indizi in ordine a un omicidio aggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso, oltre che ai connessi reati in materia di armi, commessi nel 2010. Il quadro indiziario si fondava sulle dichiarazioni convergenti di due collaboratori di giustizia.
La difesa proponeva ricorso per cassazione con due motivi: il primo, comune a entrambi, per la mancata retrodatazione dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato; il secondo, relativo a un solo ricorrente, per il difetto di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura.
La Motivazione della Corte
Il motivo comune è infondato su un duplice piano. Anzitutto, l’art. 88-bis del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nell’introdurre l’art. 335-quater cod. proc. pen., ne esclude l’applicabilità ai procedimenti pendenti in relazione alle notizie di reato per le quali il pubblico ministero abbia già disposto l’iscrizione. Nel caso di specie l’iscrizione risulta anteriore all’entrata in vigore della norma.
In secondo luogo, la richiesta di retrodatazione può essere proposta, a pena di inammissibilità, una sola volta, nel termine tassativo di venti giorni decorrenti da quando l’istante è posto in condizione di disporre di elementi sufficienti a dimostrare il ritardo. Il riferimento è al principio espresso da Sez. V n. 37237 del 08.10.2025, Rv. 288913-01. Nel caso in esame la richiesta era già stata presentata al Giudice per le indagini preliminari, che ancora non aveva deciso.
È invece fondato il secondo motivo. La Corte richiama il principio per cui, pur in presenza della presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il tempo trascorso dai fatti deve essere valutato alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un’esegesi costituzionalmente orientata della presunzione (vengono citate Sez. III n. 37345 del 09.07.2025, Rv. 288803-01, Sez. VI n. 21809 del 04.06.2025, Rv. 288276-01 e Sez. VI n. 11735 del 25.01.2024, Rv. 286202-02).
Il Tribunale del riesame, pur muovendo correttamente dalle presunzioni di legge e illustrando alcuni indici di pericolosità, non ha applicato tale principio. A fronte di un lasso temporale di molti anni tra i fatti e l’ordinanza, non ha indicato dati specifici sulla condotta tenuta dall’indagato nel periodo, né ha spiegato la loro incidenza sulla persistenza delle esigenze cautelari e sulla tipologia della misura applicabile. Il ricorso di uno dei due indagati è rigettato con condanna alle spese; l’ordinanza è annullata con rinvio, limitatamente alle esigenze cautelari, al Tribunale del riesame.
Nota della Redazione
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