Prova della recidiva nel biennio e diniego delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 11884 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per la prova della recidiva nel biennio, idonea a escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito amministrativo. È sufficiente un elemento di prova di sicuro valore probatorio, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, di aver proposto ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o di aver presentato richiesta di oblazione non respinta, fermo restando che la prova della definitività resta a carico dell’accusa. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non contraddittoria e idonea a dare conto degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in relazione al reato di cui all’art. 116, comma 15, C.d.S., commesso il 7 marzo 2020. Il ricorrente era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 4.500,00 di ammenda.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, con specifico riferimento alla mancata prova della recidiva nel biennio; il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, affrontando separatamente le due censure.
Sul primo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, per la prova della recidiva nel biennio rilevante ai fini dell’art. 5 d.lgs. n. 8 del 2016, non occorre un’attestazione documentale della definitività del pregresso illecito amministrativo. È sufficiente un elemento di prova accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, di aver impugnato la sanzione o di aver chiesto oblazione non respinta, restando fermo che l’onere probatorio della definitività grava sull’accusa. Il riferimento è a Sez. VII n. 30502 del 10.07.2024, Truzzi.
Nel caso concreto, i giudici di merito avevano valorizzato la nota dei carabinieri da cui emergeva l’irrogazione della sanzione amministrativa per guida senza patente del 19 gennaio 2019, non impugnata e quindi divenuta definitiva. Tale elemento è stato ritenuto idoneo a fondare la prova richiesta.
Sul secondo motivo, la Corte ha ricordato che il diniego delle attenuanti generiche integra un giudizio di fatto insindacabile in legittimità, se la motivazione non è contraddittoria e considera gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., non essendo necessario l’esame di tutti i dati favorevoli o sfavorevoli. I precedenti richiamati sono Sez. V n. 43952 del 13.04.2017, Pettinelli; Sez. VII n. 39396 del 27.05.2016; Sez. II n. 3896 del 20.01.2016; Sez. III n. 28535 del 19.03.2014; Sez. II n. 2285 dell’11.10.2004.
La Corte di appello, secondo la Sezione, ha motivato il diniego in modo conforme a tali principi, valorizzando la negativa personalità del ricorrente desumibile dai precedenti penali a suo carico. Da qui la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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