Intercettazioni e concorso morale: rilettura del significato preclusa in cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 33883 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, l’interpretazione e la valutazione del loro contenuto costituiscono questione di fatto rimessa all’esclusivo giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione. È ammessa una lettura alternativa del significato dell’intercettazione solo in presenza di vero e proprio travisamento del dato comunicativo, quando il giudice riporti il contenuto estrinseco in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile. Ai fini cautelari, la connivenza non punibile si distingue dal concorso di persone nel reato: la prima è condotta meramente passiva, inidonea a incidere causalmente sull’illecito; il secondo richiede un apporto consapevole, anche solo di agevolazione, alla condotta criminosa da altri ideata.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal locale G.i.p. a carico di un indagato, per concorso nell’omicidio di un affiliato a un gruppo criminale rivale e per i connessi reati di detenzione e porto di arma comune da sparo, con le aggravanti del metodo e della finalità di agevolazione mafiosi ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Secondo la ricostruzione accusatoria, il contributo dell’indagato si era articolato nella fase preparatoria dell’agguato e in quella immediatamente successiva: aveva concorso a procurare il motoveicolo usato dai sicari, si era interessato all’acquisto dei telefoni cellulari impiegati, si era reso disponibile a fornire indumenti per camuffare uno degli esecutori e, a crimine avvenuto, si era recato sul luogo su richiesta del fratello. Il quadro indiziario era integrato da plurime intercettazioni. L’indagato ricorreva per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., il vizio di motivazione e il travisamento della prova dichiarativa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un principio consolidato: l’interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito, sia in fase cautelare sia nel giudizio. Il suo apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non entro i confini della manifesta illogicità della motivazione. A sostegno richiama Sez. 3 n. 44938 del 2021, Sez. 2 n. 50701 del 2016, Sez. 5 n. 13912 del 2015 e Sez. 2 n. 35181 del 2013.
Dinanzi alla Corte è dunque prospettabile una diversa lettura del significato di un’intercettazione solo in presenza di un vero e proprio travisamento del dato comunicativo: il giudice deve avere riportato il contenuto estrinseco della conversazione in modo difforme da quello reale, e la difformità deve risultare decisiva e incontestabile. Sul punto la Corte richiama Sez. 1 n. 15038 del 2026, Sez. 3 n. 6722 del 2017, Sez. 5 n. 7465 del 2013 e Sez. 5 n. 13912 del 2015. Non è sufficiente il diverso significato che il ricorrente attribuisca ai dialoghi.
Applicando tali canoni, il ricorso è inammissibile. Esso è dichiaratamente diretto a reinterpretare il senso delle conversazioni, che il giudice a quo ha illustrato in modo esteso, logico e immune da travisamenti. Non vi è evidenza che l’ordinanza abbia alterato il significante: quella che il ricorrente propugna è l’unilaterale rilettura del significato e della ricostruzione fattuale che i giudici della cautela ne hanno tratto, secondo un’impostazione preclusa in sede di legittimità. Le censure travalicano così il perimetro del sindacato di legittimità.
Sul versante residuale, l’ordinanza argomenta in modo ineccepibile il pieno concorso dell’indagato nella fase ideativa e preparatoria dell’omicidio e il contributo offerto subito dopo la consumazione, rivelatore di una compartecipazione piena, psichica e materiale, ben oltre la connivenza non punibile. Quest’ultima — ricorda la Corte con Sez. 3 n. 544 del 2024 — si risolve in condotta meramente passiva, assistenza inerte, inidonea a incidere causalmente sull’illecito pur conosciuto. Il dato probatorio restituisce invece un apporto consapevole, capace quanto meno di agevolare il compimento del reato, garantendo agli esecutori maggiore sicurezza e una collaborazione sulla quale contare (Sez. 4 n. 34754 del 2020).
All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle amende.
Nota della Redazione
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