Falso giuramento della parte: differenza tra somma giurata e somma effettivamente pagata (Cass. pen. Sez. VI n. 34008 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di falso giuramento della parte è configurabile ogni volta che sussista contrasto fra quanto giurato e la verità obiettiva, a nulla rilevando che il contrasto sia totale o parziale, o che il falso investa uno o più punti della formula del giuramento. È dunque integrato il delitto allorché la parte, chiamata a giurare sull’art. 371 cod. pen., dichiari di aver corrisposto un importo diverso da quello effettivamente versato, non assumendo rilievo la scarsa consistenza economica della differenza. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., per converso, non può essere invocata per la prima volta in sede di legittimità quando non sia stata dedotta nei precedenti gradi e non risulti adeguatamente argomentata.

Il Fatto

Gli imputati erano stati chiamati a rispondere di falso giuramento per aver giurato il falso quali parti processuali in un giudizio dinanzi al Giudice di pace, affermando di aver versato in mani del proprio avvocato l’importo a saldo delle sue competenze professionali. La Corte d’appello di Torino confermava la condanna, ritenendo provato che la somma giurata non corrispondesse a quella effettivamente pagata.

Avverso la sentenza di appello gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’applicazione dell’art. 371 cod. pen. e al mancato raggiungimento della prova oltre ogni ragionevole dubbio, contestando in particolare il travisamento delle risultanze documentali e la valutazione della credibilità della parte civile. Nei motivi aggiunti chiedevano, in via subordinata, l’applicazione della particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che il reato di falso giuramento della parte è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva, senza che rilevi se tale contrasto sia totale o parziale, né che il falso interessi uno o più punti della formula del giuramento, richiamando sul punto un proprio precedente.

Su questa base i Giudici di appello avevano desunto la falsità del giurato dalla differenza tra la somma indicata nella formula decisoria e quella che gli imputati assumevano di aver corrisposto in contanti al legale, pagamento che sarebbe avvenuto in più tranches. La differenza, pur in sé poco significativa, era stata reputata comunque importante, perché l’ammontare del credito professionale risultò solo in seguito alla liquidazione del Consiglio dell’Ordine e non prima; né gli imputati si erano avvalsi della possibilità di richiedere la correzione o la precisazione della formula.

La Corte di legittimità ricorda poi che il giudice del gravame non è tenuto ad analizzare in modo approfondito tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, spieghi con logica le ragioni del proprio convincimento: devono dunque considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione adottata. Ne deriva che la motivazione impugnata, completa e non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità, tanto più a fronte della declinazione in fatto di entrambi i motivi, volti in sostanza a sollecitare un diverso apprezzamento degli elementi probatori, sia pure di natura indiziaria.

Quanto ai motivi aggiunti, la Corte li dichiara del pari inammissibili. L’art. 131-bis cod. pen. non era stato dedotto in appello né nei motivi principali del ricorso, a dispetto del principio devolutivo; e comunque la relativa doglianza deve essere adeguatamente argomentata, con specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione. Ragioni che i ricorrenti legano alla supposta scarsa rilevanza economica della questione, la quale non emerge dalla sentenza impugnata: l’art. 371 cod. pen., delitto contro l’amministrazione della giustizia, tutela un bene di rilevanza pubblicistica rispetto al quale l’interesse del privato assume rilievo solo riflesso e mediato. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento della somma indicata in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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