Ricorso in Cassazione sottoscritto personalmente dall’imputato è inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 34010 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall’imputato, poiché l’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, impone che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. In tema di stupefacenti, il diniego della riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 può fondarsi sul dato quantitativo della droga complessivamente detenuta, quando la sostanza frazionata in dosi per la cessione sia collegata alla disponibilità della “riserva” destinata a ulteriori cessioni. La determinazione dell’entità della pena, se sorretta da congrua motivazione su uno degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuto prevalente, è insindacabile in sede di legittimità, e il motivo di appello che non indichi le ragioni della doglianza rispetto alla sentenza di primo grado non vizia la sentenza di appello.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di due imputati per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990. In esito a un controllo di polizia, uno dei due era stato trovato in possesso di cocaina frazionata in dosi; nell’abitazione, aperta con le chiavi in possesso dell’altro, erano stati rinvenuti oltre un chilogrammo di cocaina e una somma in contanti di circa novemila euro.

Avverso la sentenza di secondo grado entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in punto di responsabilità, di mancata riqualificazione nel fatto di lieve entità e di entità della pena.

La Motivazione della Corte

Il primo ricorso è inammissibile per una ragione preliminare e assorbente: l’atto è stato sottoscritto personalmente dall’imputato. Il Collegio richiama l’art. 613 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017, che riserva la sottoscrizione del ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi nel giudizio di cassazione ai difensori iscritti nell’albo speciale. Sul punto è richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010.

Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Il primo motivo propone una rilettura degli elementi probatori già valutati dai giudici di merito. Le sentenze convergenti avevano ricondotto alla disponibilità dell’imputato anche la droga trovata nell’appartamento, valorizzando il rinvenimento nello stesso cassetto del denaro, provento del traffico, e dei documenti personali di entrambi gli imputati; il confezionamento della sostanza sul tavolo da pranzo; le modalità analoghe di custodia; e il fatto che l’imputato era stato visto più volte uscire dall’abitazione. Le dichiarazioni rese in sede di convalida, con cui l’imputato ammetteva la detenzione di tutta la droga sequestrata, non costituiscono l’unico elemento a carico.

Manifestamente infondato è anche il motivo sulla riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il Collegio osserva che il dato quantitativo e le modalità del fatto ostano alla sussunzione nella ipotesi lieve: la droga detenuta indosso, divisa in dosi frazionate per la cessione, va necessariamente collegata alla disponibilità di tutta la sostanza sequestrata, che costituiva la “riserva” per preparare ulteriori cessioni.

Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono parimenti manifestamente infondate. La determinazione della pena operata dal giudice di merito, se sorretta da congrua motivazione riferita a uno degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuto prevalente, è insindacabile in sede di legittimità. Nel caso, la motivazione di primo grado valorizzava la estrema gravità del reato per il numero di dosi ricavabili dalla sostanza, mentre lo stato di incensuratezza e il comportamento processuale avevano già giustificato le circostanze attenuanti generiche. Il motivo di appello, incentrato sulla sola incensuratezza, era indeterminato rispetto alle ragioni della decisione di primo grado: la motivazione della sentenza di appello, pur richiamando un precedente inesistente, non è perciò inficiata da nullità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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