Ricorso per saltum inammissibile senza confronto con la sentenza (Cass. pen. Sez. 3 n. 2943 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con il contenuto motivazionale della sentenza impugnata e che si limiti a prospettare una rivalutazione del materiale istruttorio, richiedendo a questa Corte una nuova lettura delle risultanze probatorie. La valutazione dell’attendibilità dei collaboratori di giustizia, il giudizio sulla partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e la verifica degli elementi costitutivi dei reati-fine sono questioni di merito, incensurabili in sede di legittimità se la motivazione è priva di vizi logici e giuridici. La mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è censurabile solo se la sentenza non abbia fornito una motivazione congrua, non potendo il ricorrente limitarsi a invocare la minor gravità in assenza di argomenti specifici. Il giudizio sulla recidiva, ai sensi dell’art. 99 cod. pen., richiede una valutazione concreta del rapporto tra il fatto e i precedenti penali, non potendosi fondare sulla mera esistenza di questi ultimi, ma dovendo verificare l’incidenza della pregressa condotta come fattore criminogeno.
Il Fatto
Con sentenza del 14/2/2025 la Corte di appello di Bari riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale di Trani, confermando la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 9) e per plurimi delitti di cui all’art. 73 d.P.R. cit. (capi 10, 11, 14, 16, 18 e 22). L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo sette motivi di impugnazione. In particolare, si censurava la sentenza di appello per omessa valutazione di specifiche doglianze relative alla partecipazione al clan di stampo mafioso, alla mancata riqualificazione dei reati-fine nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e alla conferma della recidiva e delle circostanze aggravanti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto ai primi due motivi, concernenti la partecipazione al sodalizio criminale, ha rilevato che la censura non si confronta con la pronuncia impugnata, la quale ha invece esaminato partitamente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, valutandone l’attendibilità alla luce di plurimi riscontri. Il ricorso, per contro, ripropone argomenti di puro merito, già esaminati e superati in doppio grado, senza indicare vizi logici o carenze motivazionali. La doglianza relativa ai provvedimenti giudiziari irrevocabili e ai rapporti di parentela è stata ritenuta generica, mentre quella sul tentato omicidio e sul sequestro di armi è stata considerata di natura fattuale, in quanto volta a ottenere una nuova valutazione di elementi di prova. La Corte ha precisato che la mancata partecipazione alle comunicazioni criptate, l’assenza di sequestri e la sporadicità degli incontri sono circostanze che non inficiano la motivazione della sentenza, la quale ha fatto buon governo del principio per cui la partecipazione associativa può essere desunta da elementi sintomatici e dalla frequentazione dei sodali.
Per i motivi riguardanti i reati-fine (capi 10, 11, 14, 16 e 18), la Corte ha rilevato l’inammissibilità delle censure, in quanto il ricorso ripropone la richiesta di una nuova lettura delle intercettazioni e delle annotazioni di polizia giudiziaria, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza che, in più punti, ha richiamato il contenuto delle conversazioni, gli accordi intervenuti e i riscontri esterni. La Corte ha inoltre evidenziato che la mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è stata motivata in modo congruo, richiamando la natura della sostanza e la non rudimentale organizzazione del traffico.
Quanto al capo 22), la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa all’omessa valutazione di specifici punti, in quanto la sentenza di appello ha riportato ampiamente le conversazioni attestanti la trattativa per l’acquisto di stupefacente sul mercato estero, il perfezionamento dell’accordo e la sua mancata esecuzione per l’intervento delle forze dell’ordine. È stato ribadito il principio – con richiamo a Sez. 2, n. 30374 del 2019 – per cui la mancata consegna della sostanza non esclude la consumazione del reato, se l’accordo si è concluso in ogni suo profilo.
In merito alla recidiva e alla circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata priva di vizi. Il giudice di merito ha, infatti, correttamente valutato la recidiva alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., evidenziando il salto di qualità criminale dell’imputato, la sua dedizione al traffico di stupefacenti e la inidoneità della sorveglianza speciale a interrompere l’attività delittuosa. La doglianza sulla prevalenza delle attenuanti generiche è stata, invece, ritenuta priva di argomento, essendo solo enunciata e non sviluppata. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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