Inammissibile il ricorso sui profili di fatto e particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 34065 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto, i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi ai fini del diniego, essendo sufficiente la valutazione negativa di uno solo di essi per precluderne l’applicazione. Il giudice può fondare il giudizio prognostico negativo sulla sospensione condizionale della pena sulla capacità a delinquere desunta dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi. Sono inammissibili in cassazione le doglianze che investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito, ove la motivazione sia congrua ed esauriente.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore unico di una ditta esercente attività manifatturiera, è stato condannato in primo grado alla pena di 40 giorni di arresto per il reato di cui all’art. 4, comma 7, d.lgs. n. 758/1994, per non aver fornito al personale dell’Ispettorato del lavoro la documentazione richiesta. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 25/09/2025, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando sette motivi con cui ha dedotto vizi di motivazione e violazioni di legge in ordine all’affermazione della responsabilità, all’elemento oggettivo del reato, al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e al diniego della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rilevato che le prime quattro doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito. Le determinazioni di quest’ultimo sono insindacabili ove sorrette da motivazione congrua ed esauriente.
Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che, su specifica richiesta dell’Ispettorato del lavoro, il datore era tenuto a trasmettere la documentazione relativa al rapporto di lavoro intercorso tra il 2015 e il 2018 e che il ricorrente, nonostante il decorso del termine di trenta giorni, non aveva fornito alcunché. L’obbligo di conservazione della documentazione aziendale era stato correttamente individuato nei dieci anni per i contratti e nei cinque anni per libri, buste paga e cedolini, al fine di renderla disponibile in occasione dei controlli.
Quanto al quinto e al sesto motivo, la Corte ha ribadito che il giudizio di particolare tenuità postula la positiva valutazione di tutte le componenti della fattispecie, con criteri cumulativi quanto al riconoscimento e alternativi quanto al diniego. La Corte territoriale aveva escluso la tenuità ritenendo non lieve il danno derivante dall’omessa esibizione, che aveva reso più difficoltoso il recupero degli oneri previdenziali e addossato al lavoratore l’onere di provare l’esistenza del rapporto e gli emolumenti, in considerazione della durata quasi triennale del rapporto stesso.
Sul settimo motivo, la Corte ha affermato che il giudizio prognostico negativo sulla futura astensione dal crimine può fondarsi in modo esclusivo o prevalente sulla capacità a delinquere desunta dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi. Il ricorrente aveva riportato due precedenti condanne, una per delitto e una per contravvenzione, entrambe connesse all’attività d’impresa, denotanti propensione alla reiterazione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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