Pirateria audiovisiva e concorso nei reati di accesso abusivo e truffa informatica (Cass. pen. n. 10451/2026)
Principi di diritto (Massima)
La commercializzazione di smart card e codici di accesso a piattaforme televisive pirata, che consente la visione abusiva di opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore, integra il concorso nei reati di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter cod. pen.) e truffa informatica (art. 640-ter cod. pen.), quando l’agente, pur limitandosi alla fase finale della rivendita, sia consapevole del più ampio disegno criminoso finalizzato a frodare le piattaforme a pagamento, e la sua condotta risulti parte integrante di tale programma. Il reato di cui all’art. 171-ter della legge n. 633/1941, che sanziona l’abusiva trasmissione di opere dell’ingegno, non assorbe la condotta di detenzione e commercializzazione di smart card pirata, che costituisce l’attuazione della fase finale dell’accesso abusivo al sistema informatico e della truffa informatica. L’agente non può invocare la qualificazione della propria condotta nella sola fattispecie di cui all’art. 615-quater cod. pen. (detenzione e rivendita di codici), in quanto la sua attività, lungi dall’essere isolata, si inserisce in un contesto organizzato di accessi abusivi e frodi informatiche a lui noto, integrando il concorso materiale e morale nelle condotte prodromiche realizzate da terzi.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, con conferma dalla Corte d’appello di Lecce, per i reati di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter cod. pen.), truffa informatica (art. 640-ter cod. pen.) e violazione del diritto d’autore (art. 171-ter legge n. 633/1941). La condotta contestata consisteva nell’acquisto e nella rivendita di smart card e codici di accesso a piattaforme televisive pirata (IPTV), che consentivano la visione abusiva di programmi protetti dal diritto d’autore.
Avverso la sentenza di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’omessa riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 615-quater cod. pen. (detenzione e rivendita di codici di accesso), ritenendo che la sua condotta si esaurisse nella mera commercializzazione dei codici, senza integrare i reati di accesso abusivo e truffa informatica; con il secondo motivo, l’assenza di prova del concorso nei reati commessi da terzi, lamentando che la sua attività di rivendita a soli venti soggetti non avesse carattere di indispensabilità o essenzialità rispetto alla complessa organizzazione della pirateria audiovisiva, a lui sconosciuta.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Quanto al primo motivo, ha osservato che la commercializzazione di smart card pirata, consentendo l’accesso abusivo a sistemi informatici e la trasmissione di opere protette senza autorizzazione, integra i reati di cui agli artt. 615-ter e 640-ter cod. pen., e non solo la fattispecie di cui all’art. 615-quater cod. pen. (detenzione e rivendita di codici), poiché la condotta dell’imputato non si esaurisce nella mera detenzione dei codici, ma costituisce l’attuazione della fase finale dell’accesso abusivo al sistema e della truffa informatica, finalizzata a frodare le piattaforme a pagamento.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato la sussistenza del concorso dell’imputato nei reati di accesso abusivo e truffa informatica, in quanto la sua condotta di rivendita dei codici si inseriva in un disegno criminoso complessivo, che vedeva i rivenditori agire in perfetto accordo con gli autori degli accessi abusivi. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valorizzato la consapevolezza dell’imputato dell’attività dei correi, desumibile dalla complessità e accuratezza della predisposizione delle smart card, e che la sua attività, lungi dall’essere marginale, costituiva la parte finale e necessaria del programma criminoso finalizzato alla truffa delle piattaforme. La ricostruzione difensiva, che operava una parcellizzazione della condotta punibile, è stata ritenuta errata, in quanto la responsabilità concorsuale non richiede l’indispensabilità o l’essenzialità della condotta, ma la consapevole partecipazione al disegno criminoso e il contributo alla sua realizzazione.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.