Ricorso inammissibile se censura non inserita nel riepilogo dei motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 34063 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non contesti specificamente il riepilogo dei motivi di appello operato dal giudice di secondo grado nella sentenza impugnata. Il ricorrente ha il dovere processuale di censurare quel riepilogo, se ritenuto incompleto o inesatto; in difetto, la doglianza si considera tardivamente sollevata. Sono inammissibili per novità le censure non dedotte come motivo di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità. La sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue alla condanna alle spese, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 5 d.lgs. 74/2000 — omessa presentazione della dichiarazione IVA al fine di evadere le imposte — e per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 10 d.lgs. 74/2000, per aver distrutto documenti fiscali, in particolare le fatture attive di cui è obbligatoria la conservazione. La Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sull’accertamento induttivo ai fini della determinazione dell’imposta evasa, per omessa considerazione delle componenti negative di reddito; vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte rileva che la doglianza investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua ed esauriente. I giudici di appello hanno ritenuto che l’accertamento induttivo fosse stato svolto secondo i principi applicabili, su dati certi acquisiti dal depositario delle scritture contabili e dal bilancio.

Quanto alle poste passive, la Corte territoriale ha escluso il riconoscimento di costi deducibili in assenza di elementi documentali certi, gravando sul ricorrente l’onere di allegare e dimostrare i relativi costi. I soli dati contabili recuperabili provenivano da un server e attestavano che, per tutto il periodo, la società aveva effettuato operazioni attive soggette a IVA e produttive di reddito.

La tesi difensiva dellincapacità della società di far fronte ai debiti è stata respinta: le azioni esecutive e le istanze di fallimento dimostravano solo l’esistenza di debiti verso alcuni creditori, non l’incapacità assoluta di farvi fronte. Tale ricostruzione risultava peraltro smentita dagli accertamenti diretti della Guardia di Finanza.

Il secondo motivo è inammissibile per una ragione preliminare. La censura sul dolo specifico non risulta inserita nel riepilogo dei motivi di appello riportato nella sentenza impugnata. La Corte afferma il dovere processuale del ricorrente di contestare specificamente quel riepilogo, se ritenuto incompleto o non corretto, richiamando Sez. II n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, Rv. 259066. In mancanza di contestazione, la censura è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non prospettati come motivi di appello, come affermato da Sez. V n. 48703 del 24 settembre 2014, Rv. 261438.

Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla condanna alle spese consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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