Aberratio ictus e dolo alternativo nel tentato omicidio (Cass. pen. Sez. I n. 34088 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra aberratio ictus, disciplinata dall’art. 82 cod. pen., e non l’aberratio delicti di cui all’art. 83 cod. pen., la condotta di chi compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona e, per errore insorto nella fase esecutiva, attinge una vittima diversa da quella designata, cagionandone il ferimento o l’uccisione. L’errore non muta la natura dell’evento voluto, ma riguarda l’oggetto materiale del reato: la volontà resta orientata verso la lesione del medesimo bene-interesse, sebbene in capo ad altra persona. In tema di tentato omicidio, il c.d. dolo alternativo è dolo diretto, perché l’evento morte è previsto e voluto come conseguenza altamente probabile, e non come mera conseguenza possibile accettata dall’agente. Nel giudizio di legittimità sulla misura cautelare il sindacato non si estende alla rivalutazione degli elementi fattuali né dello spessore degli indizi, ma resta limitato al controllo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità della motivazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, in funzione di riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per i reati di tentato omicidio pluriaggravato, ricettazione e detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina.

La difesa ha limitato il riesame alla qualificazione giuridica della condotta, deducendo l’inidoneità degli atti e l’assenza di animus necandi, e invocando la riqualificazione nel reato di lesioni personali. Secondo il ricorrente, il tentato omicidio sarebbe compatibile solo con il dolo diretto o alternativo e non con quello eventuale, mentre nel caso concreto l’indagato avrebbe attinto la persona offesa alla gamba destra senza volerne la morte. Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto che la censura mira a sollecitare una rivalutazione delle fonti di prova, riportate per stralcio, non indicate con precisione e nemmeno allegate al ricorso, sì da non consentire la verifica del dedotto travisamento in ordine alla posizione dello sparatore. La doglianza, inoltre, non si confronta compiutamente con la motivazione del Tribunale.

Quanto al merito della qualificazione, i giudici di legittimità osservano che il Giudice per le indagini preliminari prima, e il Tribunale del riesame poi, muovendo dal dolo diretto alternativo, hanno rettamente applicato la disciplina dell’aberratio ictus di cui all’art. 82 cod. pen., ritenendo che l’obiettivo preso di mira dall’indagato fosse la sua ex compagna. Da qui la “traslazione” del dolo dalla vittima designata a quella effettiva, frappostasi per prestare soccorso, sotto specie di dolo diretto alternativo.

La Corte ribadisce la distinzione tra aberratio ictus e aberratio delicti: nel primo caso l’errore, cd. inabilità, nasce nella fase esecutiva e non determina un evento di natura diversa da quello proposto, ma lede il medesimo bene-interesse in capo ad altra persona, sorretto da una volontà che non muta direzione. Sul punto richiama Sez. 1, n. 37272 del 03.06.2021, oltre a Sez. 6, n. 45065 del 02.07.2014 e ad altre conformi.

In tema di elemento soggettivo, il Collegio precisa che per il dolo diretto di omicidio non occorre che l’evento-morte sia voluto come unica e certa conseguenza, essendo sufficiente che sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile, in una dinamica lesiva che include anche l’evento di lesioni. Il richiamato dolo alternativo è dunque dolo diretto, perché parifica le conseguenze altamente lesive e include l’evento morte come previsto e voluto, e non meramente accettato come conseguenza possibile.

Infine, la Corte ricorda che, in tema di riesame di misure cautelari, il sindacato di legittimità non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato. La motivazione è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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