Annullata la sentenza d’appello di proscioglimento de plano per prescrizione (Cass. pen. Sez. IV n. 2784 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che, in riforma della condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, emessa de plano in assenza di qualsiasi previo contraddittorio tra le parti, è affetta da nullità assoluta e insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Nel giudizio di appello non è consentita la pronuncia predibattimentale di proscioglimento ai sensi degli artt. 469 e 129 cod. proc. pen., poiché l’obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità presuppone l’effettiva pienezza del contraddittorio. Ne consegue che la Corte di cassazione, investita del ricorso dell’imputato, non può dichiararlo inammissibile per carenza d’interesse, dovendo invece annullare la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice di appello per il giudizio nel contraddittorio delle parti.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per estinzione del reato di omicidio colposo per intervenuta prescrizione, escludendo le condizioni per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La difesa ha depositato un atto qualificato come ricorso, lamentando tra l’altro la mancata assoluzione nel merito e la violazione del contraddittorio nella fissazione dell’udienza camerale.
La Corte territoriale ha dapprima escluso il passaggio in giudicato della sentenza, poi ha qualificato l’atto come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che la sentenza impugnata non è passata in giudicato, non essendo stato operato l’avviso previsto dal previgente testo dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., essendo l’imputato stato dichiarato contumace. Trattandosi di procedimento soggetto alla disciplina transitoria dell’art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori, con conseguente obbligo di notificazione dell’atto.
Sul tema è richiamato l’arresto delle Sezioni Unite n. 28954 del 27/04/2017, che ha ribadito come nel giudizio d’appello non sia consentita la pronuncia predibattimentale di proscioglimento ai sensi degli artt. 469 e 129 cod. proc. pen. La disciplina del proscioglimento predibattimentale è dettata per il giudizio di primo grado e non è richiamata dal combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. L’obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con piena dialettica processuale.
Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che la sentenza predibattimentale d’appello di proscioglimento per prescrizione, emessa de plano, è viziata da nullità assoluta e insanabile. È stato inoltre espresso il principio secondo cui la causa estintiva prevale sulla nullità solo se non risulta evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, con adozione della formula di merito di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Tale arresto è stato assunto a parametro del sindacato di legittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. nella sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022, che ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui consente alla Corte di cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso per carenza d’interesse, anziché annullare la sentenza. Il Giudice delle leggi ha osservato che il sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa non può giustificarsi in base a una prognosi di superfluità delle ulteriori attività processuali, comprimendo la facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescrizione.
Ne consegue che la sentenza impugnata, emessa in assenza di qualsiasi previo contraddittorio, è affetta da nullità assoluta e insanabile. La Corte pronuncia quindi annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello per il giudizio nel contraddittorio delle parti.
Nota della Redazione
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